Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, modificato dall’art. 67, comma 10, del D.L. n. 73/2021, ha previsto che, nel biennio 2021-2022, il bonus pubblicità sia riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici (anche in formato digitale), entro il limite massimo delle risorse stanziate pari a 90 milioni di euro per ciascuna annualità.
Entro il prossimo 31 marzo le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che nel 2022 hanno avviato investimenti in campagne pubblicitarie, o prevedono di effettuarle in tale annualità, devono presentare un’apposita comunicazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per prenotare il bonus pubblicità.
Sono ammessi gli investimenti in campagne pubblicitarie tramite:
Come già avvenuto per gli investimenti effettuati lo scorso anno, la prenotazione del credito compete a prescindere dal fatto di aver già effettuato nell’esercizio precedente investimenti sugli stessi media, infatti, anche per l’anno 2022, gli investimenti ammessi saranno quelli riferiti all’intero ammontare delle spese sostenute e non solo sulla quota incrementale come ordinariamente previsto dalla norma che l’ha istituito.
Le imprese e i lavoratori autonomi che intendono prenotare il bonus per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate o da effettuare nel 2022 devono trasmettere la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dal 1° marzo al 31 marzo 2022, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, CNS, Entratel o Fisconline.
L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dai beneficiari, purché abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite intermediari abilitati. Nel caso in cui il soggetto interessato faccia parte di un gruppo societario, la domanda potrà essere presentata anche tramite una società del gruppo.
Nella comunicazione, gli investimenti pubblicitari devono essere indicati distintamente in base al mezzo di comunicazione:
Non dovranno invece essere indicati gli investimenti effettuati nel 2021, in quanto non è richiesta la verifica dello scostamento degli investimenti rispetto all’annualità precedente.
Gli importi, espressi in euro, vanno arrotondati all’unità: per eccesso se la frazione decimane è uguale o superiore a 50 centesimi, diversamente andranno arrotondati per difetto.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 andrà, invece, presentata la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati (per confermare le informazioni indicate nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta).
Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste dalla normativa statale, regionale o europea.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile in compensazione orizzontale nel Modello F24 (codice tributo “6900”) per il pagamento di imposte e contributi, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, dell’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione. Tale elenco sarà pubblicato nel 2023.
Il bonus pubblicità deve essere utilizzato nel rispetto dei requisiti previsti per gli aiuti de minimis (occorre dunque verificare di non aver superato il plafond).