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L’art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, introdotto dalla Legge di conversione (Legge n. 11 del 18/02/2022), ripropone la possibilità di sterilizzazione delle perdite civilistiche emergenti dal bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.
Tale disposizione, in particolare, interviene sul comma 1 dell’art. 6, D.L. n. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, ossia l’analoga disposizione che ha concesso la facoltà di sterilizzare le perdite dell’esercizio 2020, limitandosi a sostituire il riferimento al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2021 (la facoltà in esame può essere dunque applicata anche dalle società con esercizio non coincidente con l’anno solare).
La novellata disposizione prevede, pertanto, che in relazione alle perdite dell’esercizio 2021 non si applichino gli artt. 2446, comma 2 e 3, e 2447, Codice Civile, per le Spa e 2482-bis, comma 4, 5 e 6, e 2482-ter, Codice Civile, per le Srl, e che non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, Codice Civile. Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea di approvazione del bilancio 2026.
Nell’ipotesi di perdite rilevanti, che intaccano il capitale di oltre un terzo, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori può dunque rinviare l’obbligo di immediata riduzione del capitale e contestuale aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale sino alla chiusura del quinto esercizio successivo, ossia l’esercizio 2026.
Fino alla data di tale assemblea, infatti, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies, Codice Civile.
Secondo autorevole dottrina, peraltro, la norma consente di sterilizzare tutte le perdite generatesi nell’esercizio 2021, come emergenti dal conto economico, e non solo la parte non assorbita dalle eventuali riserve patrimoniali.
La sterilizzazione delle perdite 2021 è ammessa anche da parte delle società che, per effetto dell’art. 6, D.L. n. 23/2020, hanno inteso sospendere le perdite emergenti dall’esercizio 2020. Il cumulo delle due sterilizzazioni effettuate (perdite 2020 e perdite 2021), pertanto, non pregiudica l’operatività delle società di capitali, a prescindere dal relativo ammontare.
Così come in precedenza, è richiesta la distinta indicazione nella Nota integrativa delle perdite 2021 sospese, unitamente alle eventuali perdite 2020 in precedenza sospese. È dunque opportuno specificare in Nota integrativa l’esercizio di riferimento delle perdite sospese.
Inoltre, nelle ipotesi di perdite rientranti nelle fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2477, Codice Civile, per le Spa e di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter, Codice Civile, per le Srl, gli amministratori sono anche tenuti a predisporre una relazione sulle ragioni che hanno determinato le perdite e sulla motivazione della scelta di sterilizzarle.