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Entro mercoledì 16 marzo 2022, le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, il cui importo non ha subito alcun aumento rispetto allo scorso anno. L’importo dovuto può essere compensato con gli eventuali crediti a disposizione del contribuente.
L’obbligo di versamento della tassa annuale sui libri sociali di cui all’art. 23, Tariffa D.P.R. n. 641/1972, ricorre in capo alle società di capitali, ossia Srl, Spa e Sapa.
L’adempimento interessa anche le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali, purché, per queste ultime, permanga l’obbligo di tenuta dei libri sociali. Non sono, invece, tenute al versamento le società cooperative e di mutua assicurazione, i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili e le società di capitali dichiarate fallite.
L’importo della tassa è commisurato all’ammontare del capitale sociale, o del fondo di dotazione, esistente alla data del 1° gennaio 2022:
Le eventuali variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione intervenute dopo il 1° gennaio 2022 non assumono alcuna rilevanza sulla determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2022 (tali variazioni avranno eventualmente effetto su quanto dovuto per il 2023).
La tassa è dovuta in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nel corso dell’anno.
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Capitale sociale o fondo di dotazione al 1° gennaio 2022 |
Tassa annuale anno 2022 |
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Pari o inferiore a 516.456,90 euro |
309,87 euro |
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Superiore a 516.456,90 euro |
516,46 euro |
Si ricorda che la tassa sulle concessioni governative dovuta per la vidimazione dei libri e registri delle società cooperative e di mutua assicurazione, nonché per la vidimazione dei libri sociali delle società di persone, ammonta a 67 euro per ogni 500 pagine (o frazioni di esse).
Il versamento della tassa sui libri sociali deve essere effettuato entro il 16 marzo 2022, a mezzo Modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “7085” e, come periodo di riferimento, “2022”.
L’importo della tassa può essere compensato nel Modello F24 con i crediti eventualmente disponibili.
Qualora la delega di pagamento esponga delle compensazioni, la stessa deve essere trasmessa mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La fotocopia del Modello F24 deve essere prodotta al notaio o al Registro delle Imprese per ogni richiesta di vidimazione di libri successiva al 16 marzo 2022 (prima di tale data la prova del pagamento non può essere richiesta).
Se dopo il versamento la società trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è richiesto alcun nuovo versamento, poiché il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e dei registri sociali.
Si ricorda, infine, che la tassa annuale sui libri sociali è completamente deducibile ai fini IRES e IRAP.
Le società di capitali costituitesi dopo il 1° gennaio 2022 devono effettuare il versamento della tassa forfettaria mediante bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato al Centro Operativo di Pescara (Bollatura numerazione libri sociali), Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara, per poi esibire l’attestazione del versamento all’Agenzia delle Entrate, al momento di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
Con il comunicato stampa 13 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che all’omesso o insufficiente versamento della tassa annuale sui libri sociali è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/1972, dal 100% al 200% della tassa stessa e con un minimo di 103 euro.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, infatti, la violazione non rientra nell’ambito delle irregolarità in materia di versamento delle imposte ma, piuttosto, nell’illecito esercizio di un’attività (ossia, l’utilizzo dei libri sociali) soggetta al previo pagamento di un tributo. Di conseguenza, non possono trovare applicazione le sanzioni ridotte previste dall'istituto del ravvedimento operoso per gli omessi o tardivi versamenti delle imposte.
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Termini di regolarizzazione |
Sanzione ordinaria |
Sanzione ridotta |
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Entro 90 giorni dalla scadenza |
100% |
11,11% (1/9 del 100%) |
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Oltre 90 giorni dalla scadenza ma entro l’anno di riferimento |
100% |
12,50% (1/8 del 100%) |
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Entro 2 anni dalla scadenza |
100% |
14,29% (1/7 del 100%) |
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Oltre 2 anni dalla scadenza |
100% |
16,67% (1/6 del 100%) |
Al fine di regolarizzare l'omesso versamento, è necessario corrispondere, oltre alla tassa e agli interessi legali calcolati a giorno (da versare cumulativamente a mezzo Modello F24 con il codice tributo “7085”), anche la relativa sanzione ridotta (che, tuttavia, deve essere autonomamente versata a mezzo Modello F23).
Nel Modello F23, in particolare, devono essere indicati i seguenti dati:
Gli interessi legali sono fissati nella misura dello 0,01% sino al 31 dicembre 2021 e dell’1,25% dal 1° gennaio 2022.
Parte della dottrina sostiene che le irregolarità nel versamento della tassa annuale sui libri sociali siano comunque riconducibili agli omessi versamenti delle imposte, legittimando così il ricorso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso (da commisurare, peraltro, alle misure delle sanzioni ordinarie previste dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1973, per la generalità dei ritardi e delle omissioni nei versamenti delle imposte).
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Termini di regolarizzazione |
Sanzione ridotta |
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Entro 14 giorni dalla scadenza |
0,10% (1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo |
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Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza |
1,50% (1/10 del 15%) |
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Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza |
1,67% (1/9 del 15%) |
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Entro 1 anno dalla scadenza (dal 16 marzo) |
3,75% (1/8 del 30%) |
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Entro 2 anni dalla scadenza (dal 16 marzo) |
4,29% (1/7 del 30%) |
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Entro il termine per l'accertamento |
5% (1/6 del 30%) |