Con una Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 15 febbraio 2022, si è legittimato un principio secondo il quale una società in liquidazione, per la quale non sussistano i presupposti per la revoca (articolo 2487-ter del Codice Civile), non potrà accedere alla procedura della composizione negoziata della crisi, in quanto inabilitata a produrre la necessaria documentazione che permetta di ipotizzare, ragionevolmente, il perseguibile risanamento della stessa.
Nel caso di specie, infatti, oltre alla situazione oggettiva dello stato di liquidazione dell’impresa, che perdurava da più di dieci anni, il Giudice riscontrava anche la mancanza della redazione di un piano finanziario per i successivi sei mesi che permettesse di considerare un eventuale recupero dell’equilibrio economico-finanziario venuto a mancare a causa della crisi in cui si versava.
Ricordiamo, infatti, che l’impresa in crisi che si rivolge al Tribunale (ex articolo 7 del D.L. 118/2021) al fine di percorrere la procedura compositiva, è tenuta a presentare un corredo documentale circostanziato dal quale risulti possibile evincere un piano finanziario a sei mesi ragionevole, percorribile e proponibile ai creditori coinvolti.
Risultare inattivi e in stato di liquidazione da lungo tempo, senza avere intrapreso nemmeno il percorso della revoca, cercando di eliminare la causa dello scioglimento e dello stato di liquidazione intercorso (articolo 2487-ter del Codice Civile), induce a pensare che sia estremamente improbabile il ripristino di una situazione di equilibrio economico/finanziario finalizzato al recupero dell’attività aziendale.
Anche laddove l’eventuale esperto coinvolto nella procedura testimoniasse in positivo per la società, lasciando, tuttavia, apparire come unici dati disponibili i bilanci redatti con i criteri propri di una società in liquidazione, il Giudice non potrebbe considerare sufficienti le informazioni a lui pervenute e non sarebbe nelle condizioni di operare secondo le funzioni a lui demandate in ottica di una procedura compositiva.
Considerata, pertanto, l’inadempienza della società di rappresentare una situazione trasparente ed esaustiva della propria realtà, con lo scopo di fornire elementi di supporto per la realizzazione di un possibile piano di ripianamento, l’esclusione della stessa dalla disciplina introdotta dal D.L. n. 118/2021 in termini di composizione negoziata della crisi, risulta essere l’unica strada percorribile.
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