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Con la recente Ordinanza, n. 6622 pubblicata il 1° marzo 2022, la Corte di Cassazione è ritornata a trattare di principi, già espressi in precedenza con altri suoi interventi, riguardanti il trattamento tributario da riservare, ai fini IRPEF, alle cessioni a titolo oneroso del diritto reale di godimento meglio noto come diritto di superficie.
In pratica, confermando il proprio orientamento, ha affermato che alla cessione onerosa del diritto di superficie devono applicarsi, ai fini IRPEF, le regole tributarie riportate nel comma 1 lettera b) dell’articolo 67 del TUIR che considera redditi diversi:
“le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.
Pertanto, per i terreni fabbricabili, sarà tassata la plusvalenza determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo rivalutato e maggiorato delle spese, mentre nel caso la cessione si riferisca ad un terreno agricolo non suscettibile di utilizzazione edificatoria, l’eventuale plusvalenza non sarà tassata a meno che non siano trascorsi meno di cinque anni dall’acquisto.
Con questa ulteriore presa di posizione da parte dei Giudici di legittimità viene, ancora una volta, superato il dubbio espresso da parte della dottrina che voleva qualificare il corrispettivo emerso dalla cessione di cui sopra come appartenente alla categoria dei redditi diversi di cui al comma 1 lettera l) dello stesso articolo 67 del TUIR.
Tra questi ultimi, infatti rientrano “l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” che si riferiscono a diritti personali (lavoro autonomo) e non al trasferimento di un diritto reale di godimento come il diritto di superficie.
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