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Le società semplici, che rappresentano la forma più elementare di società di persone, possono svolgere unicamente attività economica non commerciale, ragione per cui ad esse si ricorre prevalentemente quando si ha intenzione di svolgere attività agricola.
I soci rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale, salvo patto contrario che permette di escludere dalla responsabilità personale quel socio che non abbia agito in nome della società.
L’amministrazione della società spetta a tutti i soci disgiuntamente dagli altri, a meno che non si propenda per un’amministrazione disgiunta solo per gli atti di ordinaria amministrazione, riservando all’amministrazione congiunta le decisioni relative alle operazioni di carattere straordinario.
È, infine, possibile riservare l’amministrazione anche solo ad alcuni fra i soci o prevedere un’amministrazione congiunta per gli atti sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.
L’attività degli amministratori si estrinseca, fra l’altro, nella predisposizione e presentazione ai soci non amministratori di un rendiconto, così come sancito espressamente dall’art. 2261 c.c.
La redazione del rendiconto garantisce il controllo della gestione della società da parte dei soci non amministratori, che possono venire a conoscenza delle attività e delle passività sociali proprio grazie all’esamina di questo documento fiscale. Ciò in quanto i soci, rispondendo illimitatamente con il proprio personale patrimonio, debbono necessariamente essere informati sullo svolgimento degli affari sociali.
Se il compimento degli affari per cui è stata costituita la società perdura oltre un anno, il rendiconto va predisposto al termine di ogni esercizio sociale.
Il rendiconto soddisfa, altresì, una seconda funzione ricavabile del dettato del successivo art. 2262 c.c., secondo cui “salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili solo dopo l’approvazione del rendiconto.” In mancanza di rendiconto non si può, pertanto, dar luogo alla distribuzione fra i soci degli utili eventualmente conseguiti dalla società.
Sulla base di questo dettato normativo la Cassazione, con la Sentenza n. 1261/2016, ha precisato che sussiste la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell’amministratore che non abbia provveduto a presentare ai soci il rendiconto, impedendo a quest’ultimi di percepire gli utili. Spetta al socio esperire l’azione di responsabilità individuale nei confronti dell’amministratore che, violando quanto imposto dall’art. 2261 c.c., gli abbia procurato un danno immediato e diretto per non avergli attribuito la sua parte di utili.
L’omessa tenuta del rendiconto determina, inoltre, una responsabilità solidale degli amministratori nei confronti della società ai sensi e per gli effetti dell’art. 2260 c.c., che obbliga gli amministratori a risarcire la società per l’inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale.
Chiarita l’importanza del rendiconto, l’art. 2261 c.c. non specifica come lo stesso debba essere redatto, seppure si ritenga buona prassi predisporlo in osservanza del principio di contabilità economica.
In conclusione, il rendiconto costituisce per la società semplice un vero e proprio bilancio di esercizio[1] e rappresenta per gli amministratori un obbligo imposto dalla legge e non una mera facoltà.
L’obbligo di predisposizione del rendiconto ad opera degli amministratori deve, pertanto, risultare dall’atto costitutivo della società semplice o dal suo statuto, dove possono trovare posto, altresì, delle clausole atte a scongiurare un’eventuale stallo decisionale nell’ipotesi in cui, in sede di approvazione del rendiconto stesso, qualcuno fra i soci dovesse esprimere la propria opposizione.
Stefania Avoni, avvocato
[1] F. Galgano, Diritto commerciale. Le società, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 71.
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