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Con una circolare indirizzata ai propri reparti operativi, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha dettato le linee guida per una nuova attività di verifica sul rispetto degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Ai fini della selezione degli esercenti da sottoporre a controllo saranno utilizzate le informazioni già presenti nelle banche dati della Guardia di Finanza, le segnalazioni giunte al servizio di pubblica utilità 117 e i dati risultanti dalle applicazioni informatiche dell’Amministrazione Finanziaria (il servizio Fatture e Corrispettivi ed il servizio @-Fattura).
La selezione dei soggetti che presentano profili di rischio sarà effettuata sulla base di specifici elementi di allarme emergenti dalla consultazione delle banche dati e degli applicativi informatici, tra i quali, ad esempio, la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri entro i termini di legge (che può assumere caratteri di particolare gravità qualora ripetuta nel tempo e sistematica), il limitato numero di scontrini emessi o il riscontro di significative discrasie tra gli acquisti effettuati dall'esercente, rilevabili dal Sistema di Interscambio; e l’ammontare dei corrispettivi dallo stesso memorizzati e trasmessi.
Assume poi rilievo anche il riscontro di un elevato numero di operazioni di “annullo” o di “reso merce”, che potrebbe rappresentare, almeno a livello indiziario, un tentativo di abbattimento dei corrispettivi effettivamente conseguiti. Anche la modalità di pagamento delle prestazioni può costituire un alert di rischio, specie qualora sia riscontrato un esiguo ammontare pagamenti in contanti.
Dal punto di vista operativo è previsto che i controlli si concentrino sul regolare utilizzo del registratore telematico in uso all'esercente, ossia sulla corretta memorizzazione elettronica dei corrispettivi e la loro trasmissione telematica.
I controlli saranno effettuati attraverso la lettura del QR Code apposto sul registratore telematico, mediante appositi tablet messi a disposizione dei reparti operativi.
Nel settore agricolo non vi è l’obbligo di certificare i corrispettivi per le imprese che applicano il regime IVA speciale (ex art. 34) e vendono esclusivamente prodotti propri e presenti nella prima parte della tabella A. Tali soggetti annotano semplicemente le cessioni nel registro dei corrispettivi.
Tale esonero non si applica però alle cessioni degli altri prodotti che l’impresa agricola può vendere al dettaglio nell’ambito della vendita diretta (art. 4 D.Lgs. 228/2001). In particolare la cessione dei prodotti non presenti nella prima parte della tabella A) come, ad esempio, il pane, carni bovine o suine, marmellate oppure, nel caso dei florovivaisti, la vendita di terriccio. L’esonero non si applica alla cessione di prodotti di terzi per i quali è effettuata una mera commercializzazione. Infine, ricorre l’obbligo di certificare i corrispettivi, indipendentemente dal tipo di prodotto ceduto, nel caso di imprese agricole che abbiano optato per il regime IVA ordinario.