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Tutti ricordiamo che l’articolo 1, comma 25 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 il regime di non imponibilità IRPEF (articolo 1, comma 44 della Legge 232/2016) riservato ai redditi dominicali e agrari dei Coltivatori Diretti (CD) e degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti alla corrispondente previdenza agricola.
Quello che magari può essere passato in secondo piano è il fatto che la norma riveste carattere esclusivo e, secondo una corretta interpretazione, l’aspetto soggettivo risulta essere estremamente vincolante, non permettendo l’applicazione di alcuna eccezione.
Le qualifiche di Coltivatore Diretto e di Imprenditore Agricolo Professionale sono codificate secondo norme ben precise che inquadrano le fattispecie senza lasciare spazio ad interpretazioni estensive; infatti, per Coltivatore Diretto (CD), l’articolo 31 della Legge 590/1965 intende:
“coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
L’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), invece, secondo l’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è colui il quale:
“in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”.
Con un preciso intervento in materia, l’Agenzia delle Entrate, con la sua Circolare n. 8 del 7 aprile 2017, ha avuto modo di specificare come abbia carattere esclusivo la norma che decreta il regime di non imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali ed agrari (si veda punto 9 della Circolare).
Infatti, rispondendo ad una specifica domanda, ha chiarito che l’agevolazione è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale che producono redditi dominicali ed agrari, mentre non riguarda i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la determinazione del reddito su base catastale, in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal Decreto Ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007 e, per tale motivo, non rientra nell’ambito applicativo della norma in esame.
La stessa Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche un ulteriore aspetto riguardante le società semplici che attribuiscono per trasparenza i redditi fondiari ai soci che ne fanno parte.
Anche in tale caso, infatti, l’esclusività della norma si applica incontrovertibilmente escludendo dall’agevolazione l’eventuale socio che non possiede i requisiti soggettivi richiesti.
Pertanto, avremo che solamente i soci persone fisiche in possesso della qualifica di CD o di IAP potranno beneficiare dell’esonero IRPEF sui redditi dominicali o agrari trasmessi loro per trasparenza dalla società semplice agricola di appartenenza, mentre gli altri soci sprovvisti dei requisiti di cui sopra, assoggetteranno ad IRPEF i redditi ricevuti secondo le regole ordinarie.