Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con una Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa (n. 24/4/2022), si è venuto ad affermare che un principio cardine del Codice di Procedura Civile, secondo il quale: “il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico Ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, trova fondamento ed applicazione anche con riferimento al processo tributario.
Il processo tributario, infatti, al pari di quello civile, pone al proprio interno la necessità della difesa tecnica garantita da un sistema di preclusioni che si riconducono alle norme del codice di procedura civile laddove compatibili.
Nel caso esaminato dalla CTR di Siracusa, il ricorrente impugnava l’avviso di recupero dell’IMU dovuta per l’anno 2013, eccependo l’erronea qualificazione del terreno come edificabile, producendo la documentazione tratta dal sito dell’Agenzia delle Entrate da cui risultava la non edificabilità del fondo.
Da parte sua, l’Amministrazione Comunale non contestava la natura agricola del fondo sostenuta dal ricorrente, pertanto, la CTP di Siracusa ha ritenuto implicitamente sostenibile la prova della non edificabilità accogliendo, di fatto, le ragioni della controparte.
Anche l’articolo 23 del D.Lgs n. 546/1992, con riferimento al processo tributario, prevede che “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente”.
Sulla base di tali affermazioni, operando il principio della “non contestazione”, al contribuente ricorrente non è stata richiesta nemmeno la prova di fatti documentalmente noti all’Amministrazione locale.