Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con il Provvedimento 14 gennaio 2022, prot. n. 11169, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli, e le relative istruzioni, per la compilazione e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2022.
Tra le principali novità della CU 2022 assumono particolare rilievo i nuovi codici da indicare in relazione ai redditi di lavoro autonomo, nonché, in tema di locazioni brevi, la possibilità di indicare, anche in dettaglio, i dati catastali degli immobili locati che fruiscono del regime fiscale agevolato.
Entro il prossimo 16 marzo 2022, ricorre l’obbligo di consegnare ai percettori di redditi, brevi manu o con trasmissione in formato elettronico, la Certificazione Unica 2022 (utilizzando il modello sintetico). Entro la medesima data, i sostituti d’imposta, o i loro intermediari delegati, devono inviarne telematicamente una copia all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario. Entro cinque giorni dalla scadenza ordinaria del 16 marzo, infine, si potranno effettuare, senza sanzioni, le opportune correzioni alle CU inviate nei termini.
Le CU 2022 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere invece trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il maggior termine del 31 ottobre 2022.
In relazione alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo erogati nel corso del 2021, la CU 2022 richiede l’indicazione, per talune fattispecie, di codici diversi da quelli utilizzati nella CU 2021.
In particolare, i nuovi codici della CU 2022 relativi ai redditi di lavoro autonomo sono:
Ai fini della certificazione dei redditi di lavoro autonomo occorre poi considerare che nel campo “Altre somme non assoggettate a ritenuta” di colonna 7, occorre indicare l’ammontare delle prestazioni professionali, la rivalsa della cassa previdenziale in caso di Gestione separata INPS, indicando in colonna 6 il codice “24” (il contributo integrativo destinato alle casse professionali non fa parte del compenso e non deve essere quindi indicato) e l’importo corrispondente all’imposta di bollo.
L’ammontare delle eventuali anticipazioni fatte al committente ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972, deve essere invece incluso tra le indicazioni fornite al campo “Ammontare lordo corrisposto” di colonna 4, avendo cura di indicare poi a colonna 6 il codice “22”.
La Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, ha modificato, con effetto dal periodo d'imposta 2021, il regime agevolato delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, D.L. n. 50/2017, consentendone l’applicazione solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.
In caso contrario, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082, Codice Civile.
In sede di compilazione del quadro di lavoro autonomo della CU 2022 per la certificazione delle locazioni brevi è dunque richiesta l’indicazione dettagliata, nei punti da 14 a 18, delle informazioni relative ai dati catastali dell’immobile locato. Tali informazioni sono facoltative per la CU 2022, ma diverranno obbligatorie ai fini della compilazione delle CU 2023.
L’indicazione dei dati relativi alle locazioni brevi richiede, in generale, particolare attenzione, considerato che ai fini della compilazione della CU occorre adottare il principio di cassa e che, i corrispettivi percepiti a fronte delle locazioni brevi possono assumere, alternativamente, la qualifica di:
Di conseguenza, nella compilazione della Certificazione Unica è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, come segnalato nelle istruzioni.
Occorre inoltre considerare che nel punto 4 del modello di certificazione deve essere riportato l’anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando.
Di conseguenza, se il contratto di locazione riguarda:
In caso di omessa, tardiva o errata presentazione della certificazione unica è prevista l’irrogazione della sanzione amministrativa pari a:
In tema di sanzioni si evidenzia che il recentissimo art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, ha previsto che alla tardiva o errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non è applicabile la sanzione di cui all’art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998 (pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata), se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza ordinaria (ad esempio, non è sanzionato l’invio della CU relativa al periodo d’imposta 2015, il cui termine di trasmissione era previsto al 7 marzo 2016, qualora sia stata trasmessa o corretta entro il 31 dicembre 2018).