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La Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 18, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, per effetto della quale, la nuova disciplina delle note di variazione IVA in diminuzione è applicabile alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis.
Come noto, l’art. 18, D.L. n. 73/2021, ha adeguato alla disciplina IVA comunitaria la procedura domestica per operare la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta in caso di mancata riscossione di crediti vantati verso clienti assoggettati a procedure concorsuali, consentendo di effettuare la rettifica in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne dunque più attendere la conclusione.
In particolare, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, il nuovo comma 3-bis, lett. a), dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, legittima l’emissione della nota di variazione IVA già a partire dalla data:
Ciò significa, in buona sostanza, che, in presenza di un cliente assoggettato a procedura concorsuale, non è più necessario attendere l’esito della procedura e il riscontro della sua infruttuosità per recuperare l’imposta connessa al credito insoluto (senza che sia peraltro richiesta l’insinuazione al passivo nell’ambito della procedura).
Invece, la successiva lett. b) dell’art. 26, comma 3-bis, D.P.R. n. 633/1972, consente l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione in caso di clienti assoggettati a procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Il comma 10-bis dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, indica espressamente il momento a partire del quale il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, ossia dalla data:
Per effetto delle modifiche operate dal Decreto Sostegni-bis, inoltre, l’obbligo dell’acquirente o committente di annotare la nota di variazione ricevuta e versare la relativa IVA non trova applicazione in caso di procedure concorsuali (l’imposta resta dunque a carico dell’Erario).
In caso di successivo incasso, in tutto o in parte, di un corrispettivo per il quale sia stata emessa la nota di variazione in diminuzione, ricorre l’obbligo di emissione della nota di variazione in aumento. In questa ipotesi, il cessionario o committente che ha annotato la nota di variazione in diminuzione nei registri IVA può legittimamente detrarre l’imposta relativa alla variazione in aumento.
Per espressa previsione legislativa, tale nuova disciplina IVA trova applicazione in relazione alle procedure concorsuali avviate (aperte) dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis.
Al fine di dirimere le incertezze interpretative circa l’effettiva decorrenza delle nuove regole (a partire dalle procedure concorsuali aperte dal 26 maggio 2021 o dalle procedure avviate dal 27 maggio 2021), il nuovo art. 3-bis, D.L. n. 228/2021, precisa espressamente che la nuova disciplina IVA è applicabile alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.
Di conseguenza, in relazione alle procedure concorsuali aperte prima del 26 maggio 2021, la nota di variazione in diminuzione continua a poter essere emessa solo all’infruttuoso esito della procedura.