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Il nuovo strumento agevolato, disciplinato dall’articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020 e introdotto per l’anno 2022 dalla Legge di Bilancio 2022, riguarda la rimozione, in edifici già esistenti, delle barriere architettoniche nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.
Seppure, ancora, circoscritta a livello temporale (si applica, infatti, alle sole spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022), la detrazione IRPEF/IRES del 75%, godendo di una legittimità propria, se ottimizzata fiscalmente, può risultare alquanto interessante nell’economia di lavori di ristrutturazione importanti, in quanto i limiti di spesa ad essa riferiti possono aggiungersi a quelli già pianificati.
Riepiloghiamo, brevemente, le caratteristiche dell’agevolazione di cui trattasi.
Viene riconosciuta una detrazione IRPEF/IRES del 75%, da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo sulle spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a fronte di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Le spese vengono calcolate su un ammontare complessivo non superiore a:
Ricordiamo che la detrazione potrà essere fruita, oltre che direttamente in dichiarazione, anche utilizzando il sistema delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito a norma dell’articolo 121 del D.L. 34/2020.
L’esplicito riferimento ad “edifici già esistenti” non dovrebbe inficiare la possibilità di godere dell’agevolazione anche qualora gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche avvenissero nell’ambito di operazioni di demolizione e ricostruzione sempreché, a livello urbanistico, tali operazioni risultassero inquadrate come interventi di “ristrutturazione edilizia” (lettera d. dell’articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001) e non come quelle che realizzano “nuove costruzioni” (lettera e. dello stesso articolo).
Seppure l’orizzonte temporale degli interventi di cui all’oggetto risulti (per adesso) limitato all’anno 2022, l’opportunità di agganciare lo strumento agevolativo ad interventi di più ampio respiro, permette di rendere estremamente interessante la novità introdotta dall’ultima Legge di Bilancio.
Infatti, nulla vieta che tale opportunità venga sfruttata per tutte quelle operazioni di ristrutturazione edilizia eseguite (anche precedentemente al 1° gennaio 2022) su immobili di proprietà di imprese costruttrici che ricondizionano edifici attraverso interventi di sismabonus, sismabonus acquisti o ecobonus, che, come noto, possono dare origine a detrazioni d’imposta che variano dal 50% fino all’85%.
Per tali fattispecie risulta fondamentale tenere una contabilizzazione separata, puntuale e distinta che consenta di individuare, con estrema certezza, il momento d’inizio e di fine dei lavori riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso il termine di sostenimento di tali spese possa essere collocato tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, i limiti economici previsti dalla norma istitutrice si andrebbero a sommare alle altre spese intervenute in precedenza, consentendo la fruizione di ulteriori plafond detraibili al 75%.
A titolo esemplificativo, se in un edificio, composto da sei unità immobiliari oggetto di interventi agevolati con il sismabonus e con l’ecobonus avviati anteriormente al 1° gennaio 2022, si volesse procedere ad effettuare ulteriori interventi che, con decorrenza 1° gennaio 2022, consentano l’eliminazione delle barriere architettoniche, avendo cura di rendicontare separatamente le spese correlate, risulterebbe possibile ampliare i limiti economici previsti di un importo pari a 240.000 euro (40.000 × 6), corrispondente ad una detrazione pari a 180.000 euro (240.000 × 75%), senza erodere i plafond di spesa già codificati per gli altri interventi.
Pe concludere, ricordiamo che nel caso il committente degli interventi sia una persona fisica o un condominio, in base alle, ormai note, norme fiscali, il momento di sostenimento della spesa dovrà ricondursi a quello del pagamento tramite bonifico “parlante”, mentre nel caso in cui il soggetto committente risultasse essere un’impresa, il sostenimento della spesa deve necessariamente ricondursi a quando avviene l’ultimazione dei lavori oppure, qualora siano previsti dei SAL, quando questi ultimi risultino liquidati dall’appaltatore ed accettati in via definitiva dal committente.