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Come noto, la Legge n. 215/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto Fiscale, ha modificato l’art. 9, D.P.R. n. 633/1972, al fine di recepire le indicazioni della Corte di Giustizia europea circa l’ambito di applicazione del regime di non imponibilità IVA accordato ai trasporti internazionali di beni.
In particolare, il comma 1 dell’art. 5-septies, D.L. n. 146/2021, ha inserito il nuovo comma 3 nell’art. 9, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i trasporti internazionali di beni possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA soltanto quando resi direttamente nei confronti dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o del prestatore dei servizi di cui al n. 4, comma 1, dell’art. 9, D.P.R. n. 633/1972 (ossia, dei servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali).
Con la Circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sulla novella normativa, di seguito esaminati.
Nella Circolare n. 5/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto evidenziato che i servizi di trasporto internazionali di beni rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972, ossia tra le prestazioni di servizio generiche, territorialmente rilevanti, ai fini IVA, nel Paese di stabilimento del committente.
Di conseguenza, il suddetto art. 9, D.P.R. n. 633/1972, trova applicazione in relazione ai soli trasporti internazionali di beni resi a soggetti passivi stabiliti in Italia (quando resi a operatori economici non stabiliti nel territorio dello Stato, infatti, tali servizi costituiscono operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità).
Inoltre, sulla base delle indicazioni rese dalla Corte di Giustizia con la Sentenza 29 giugno 2017, Causa C-288/16, il beneficio della non imponibilità IVA recato dall’art. 9, D.P.R. n. 633/1972, può trovare applicazione soltanto se il servizio di trasporto internazionale di beni, oltre a contribuire all’effettiva realizzazione di un’operazione di importazione o di esportazione, è reso direttamente all’importatore, all’esportatore o al destinatario dei beni.
Il nuovo comma 3 dell’art. 9, D.P.R. n. 633/1972, stabilisce dunque che restano esclusi dalla previsione di non imponibilità i servizi di trasporto che, ancorché relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché a beni in importazione i cui corrispettivi siano inclusi nella base imponibile, siano prestati a soggetti diversi:
Restano quindi soggette a IVA le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare la merce all’estero dall’esportatore, dall’importatore o dal destinatario della stessa, affidi, in tutto o in parte, ad un vettore terzo.
Tale previsione trova applicazione anche qualora il vettore principale sia un consorzio o una società cooperativa cui aderiscono o di cui siano soci i sub vettori incaricati di svolgere il trasporto.
Le nuove limitazioni all’applicazione del regime di non imponibilità IVA si applicano a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, ai fini dell’applicazione del nuovo e più ristretto ambito di applicazione del regime di non imponibilità IVA, occorre aver riguardo al momento di effettuazione del servizio di trasporto.
Trattandosi di una prestazione di servizi generici, il momento di effettuazione dell’operazione coincide:
Da ultimo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per espressa previsione normativa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti che, anteriormente all’entrata in vigore delle nuove regole (1° gennaio 2022), si sono spontaneamente adeguati alle indicazioni della Corte di Giustizia europea, ossia che abbiano già applicato l’IVA alle prestazioni di trasporto internazionali di beni rese da sub vettori, con conseguente diritto alla detrazione in capo ai committenti.