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Con la Sentenza 3 febbraio 2022, Causa C-515/20, la Corte di Giustizia europea si è espressa sull’aliquota IVA applicabile alle cessioni di legna da ardere, stabilendo che l’aliquota ridotta può essere attribuita a qualsiasi tipologia di legno che, per le sue proprietà oggettive, sia destinato esclusivamente al riscaldamento di ambienti pubblici e privati.
Le indicazioni dei Giudici europei dovrebbero indurre il Legislatore nazionale a modificare l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet, riconoscendo l’aliquota ridotta del 10% già prevista per le cessioni di legna da ardere in ceppi, fascine, ramaglie o tondelli.
Con la Sentenza 3 febbraio 2022, Causa C-515/20, la Corte di Giustizia europea è intervenuta sull’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta alle cessioni di legno in trucioli.
Nel corso del 2015, in particolare, una società tedesca ha fornito legno in trucioli, boschivo e industriale, ad un Comune e ad una parrocchia. Nello stesso periodo d’imposta la società ha altresì fornito, nell’ambito di una convenzione stipulata con un altro Comune relativa al monitoraggio del funzionamento di un impianto di riscaldamento con legno in trucioli comprendente la manutenzione e la pulizia, legno in trucioli da utilizzare quale combustibile.
Le mere cessioni di legno in trucioli sono state assoggettate all’aliquota IVA ridotta (7%), mentre, su indicazione dell’Amministrazione Finanziaria tedesca, la prestazione globale (manutenzione, pulizia e fornitura di legno in trucioli) resa al secondo Comune è stata assoggetta all’aliquota IVA ordinaria (19%).
La società tedesca si è quindi rivolta alla giustizia tributaria tedesca, contestando l’applicazione dell’aliquota ordinaria. La vicenda è quindi giunta al vaglio della Corte di Giustizia europea, chiamata a stabilire, tra l’altro, se nella nozione di legna da ardere recata dall’articolo 122, Direttiva n. 2006/112/CE, rientri anche il legno in trucioli.
La Corte di Giustizia europea ha quindi stabilito che, in mancanza di una precisa definizione di legna da ardere nella Direttiva n. 2006/112/CE, occorre considerare come tale qualsiasi tipologia di legno che, per le sue proprietà oggettive (come, ad esempio, un predeterminato grado di essicazione), sia destinato esclusivamente alla combustione.
I singoli Paesi membri, tuttavia, possono scegliere, pur nel rispetto della nomenclatura combinata, di rinunciare ad applicare l’aliquota ridotta a tali cessioni, mantenendo l’aliquota ordinaria, così come possono limitare l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta solo a talune cessioni di legna da ardere, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale dell’IVA, in forza del quale è necessario che i beni e i servizi simili siano in concorrenza tra loro, tenendo conto del punto di vista del consumatore medio.
In buona sostanza, in relazione a beni e servizi simili, gli Stati membri possono applicare aliquote IVA differenti soltanto se, secondo il consumatore medio, tali beni e servizi siano tra essi fungibili, ossia, avendo riguardo al caso in esame, se il legno in trucioli (escluso dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta dalla legislazione IVA tedesca) sia, secondo il consumatore, sostituibile da altre forme di legna da ardere.
La legislazione IVA nazionale e, in particolare, il n. 80 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di legna da ardere in ceppi, fascine, ramaglie o tondelli, compresa la segatura. Così come previsto dall’art. 1, comma 711, Legge n. 190/2014, le cessioni di pellet sono invece assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Le indicazioni della Corte di Giustizia europea circa la riconducibilità del pellet alla nozione di legna da ardere potrebbero dunque indurre il Legislatore nazionale a riconoscere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di pellet destinato esclusivamente al riscaldamento di ambienti pubblici e privati.
Attualmente i produttori agricoli italiani in regime speciale IVA, in relazione alle cessioni di prodotti legnosi, a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale del 19/12/2021, continuano ad applicare le seguenti aliquote e percentuali di compensazione:
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Descrizione Tab. A, parte I, D.P.R. n . 633/1972 |
Aliquota IVA |
Percentuale di compensazione |
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43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) |
10% |
6,4% |
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44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03) |
22% |
2% |
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45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04) |
22% |
6,4% |
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46) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01) |
22% |
2% |