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A dirimere, una volta per tutte, i dubbi riguardanti la possibilità di accedere ai benefici del credito d’imposta previsti dal bonus Sud da parte degli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, è intervenuto l’ufficio legislativo del MEF che, rispondendo ad un’Interrogazione parlamentare (n. 5-05072), ne ha sancito la preclusione.
In pratica, al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della Legge n. 208/2015, non potranno accedere i titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, quali le imprese individuali e le società semplici agricole.
Sulla questione esistevano già numerose prese di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 e Risposta della DRE di Puglia all’Interpello n. 917-753/2020), tuttavia, la locuzione “alle imprese”, inserita al comma 98 dell’articolo 1 della Legge n. 205/2015, aveva generato perplessità sul fatto che il credito d’imposta fosse riservato esclusivamente alle aziende titolari di “reddito d’impresa”, non considerando l’accezione civilistica più ampia del termine “impresa”, che ricomprende al suo interno anche l’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice Civile.
Con la recente Risposta del MEF, si è voluto fugare ogni dubbio ribadendo che il beneficio compete esclusivamente ai “titolari di reddito d’impresa”, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
Quindi, considerando che il comma 98 dell’articolo 1 della Legge 208/2015 precisa che il credito d’imposta previsto dal bonus Sud si applica anche “alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi”, si deve intendere che i beneficiari saranno solo quelle realtà economiche che, operando in tal senso, producono “redditi d’impresa”.
Restano, pertanto, escluse dal perimetro dell’agevolazione le imprese agricole individuali e le società semplici titolari di solo reddito agrario (articolo 32 del TUIR), mentre vi rientrano le imprese dedite alle attività di allevamento e alle attività agricole connesse, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile, oltre i limiti stabiliti dal citato articolo 32, in quanto produttive di “reddito d’impresa”.
Stessa considerazione dobbiamo fare per le società in nome collettivo e in accomandita semplice i cui redditi, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti stabiliti, vengono qualificati “redditi d’impresa” dall’articolo 55 del TUIR.
Inoltre, allo stesso modo, beneficiano del credito d’imposta le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e le cooperative agricole, quand’anche abbiano optato per l’imposizione catastale in quanto, a norma del D.M. n. 213/2007, i redditi prodotti sono qualificati come reddito d’impresa.