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Con la Circolare n. 3 dell’8 marzo 2022, il Mediocredito Centrale ha comunicato che, a partire dal 16 marzo 2022, sarà possibile presentare le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore delle imprese agricole a valere sul regime “de minimis”, sul Regolamento UE n. 1408/2013 e sul Reg. UE n. 702/2014.
Le richieste di ammissione alla suddetta garanzia per i soggetti beneficiari finali del settore della pesca e dell’acquacoltura potranno essere presentate a partire dalla data che sarà comunicata dal Gestore con una prossima circolare.
Inoltre, la Circolare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma, art. 8, del D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), dà evidenza al fatto che, a seguito della deliberazione del Consiglio di gestione, a partire dal 1° aprile 2022, e fino al 30 giugno 2022, non sarà dovuta la commissione una tantum prevista per l’ammissione all’intervento del Fondo di garanzia PMI per le richieste riferite a finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti alle maggiori spese dovute agli aumenti dei prezzi delle diverse fonti energetiche.
Ricordiamo che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 53, L. 234/2021) alle misure previste dal D.L. 23/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 40/2020 (D.L. Liquidità), a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Fondo PMI potrà intervenire per le operazioni finanziarie (di cui all’art. 13, comma 1, lett. m), rilasciando garanzie pari all’80% per i finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari, sia nel caso di copertura diretta sia nel caso di riassicurazione. I finanziamenti devono prevedere il rimborso del capitale a partire dal ventiquattresimo mese (e non prima), mentre la durata degli stessi è ammessa non oltre centoventi mesi.