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Con il Decreto Legge n. 13/2022 (Decreto Frodi) sono stati introdotti nuovi adempimenti a carico dei professionisti (sia che si tratti di coloro che rilasciano il visto di conformità, ovvero di quelli che attestano i requisiti degli interventi e le congruità dei costi) che devono essere adeguatamente considerati onde evitare di rendere inefficaci le prestazioni professionali richieste.
Nella presente circolare, intendiamo soffermarci su due aspetti, ancora da chiarire, che potrebbero giocare un ruolo importante nella determinazione dei costi per i professionisti e per i committenti.
Ci riferiamo in particolare:
L’articolo 4 del D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022, al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto che per consentire la fruizione di determinati bonus edilizi (superbonus, rimozione barriere architettoniche, bonus mobili, bonus facciate ecc.), nell'atto di affidamento dei lavori si deve indicare che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i Contratti Collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale adempimento risulta obbligatorio qualora si tratti di lavori edili compresi nell’allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che risultino di importo superiore a 70.000 euro.
L’indicazione che attesta l’applicazione, da parte dei datori di lavoro, del CCNL, la si deve riportare, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, anche nelle fatture emesse a fronte degli interventi eseguiti e la verifica di tutto ciò spetta ai professionisti che rilasciano il visto di conformità.
Seppure il nuovo adempimento avrà efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13/2022 (quindi se ne parlerà a fine maggio, essendo il D.L. 13/2022 entrato in vigore il 26 febbraio 2022), risulta fondamentale capire che tipo di controllo dovranno operare i professionisti menzionati dalla disposizione.
Considerato il ruolo e le competenze dei professionisti incaricati a rilasciare il visto, si ritiene che il controllo da effettuare sarà esclusivamente di tipo formale, in quanto la stessa check list del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti precisa che la verifica da effettuare consiste principalmente nell’accertarsi che siano presenti, per contenuti e documenti, i requisiti richiesti per l’applicazione della detrazione.
Logicamente, anche il controllo della presenza nelle fatture dell’indicazione richiesta dal Decreto Legge n. 13/2022 sarà debitamente effettuato, ma non si potrà pretendere che il professionista incaricato debba accertarsi se il datore di lavoro applichi il Contratto Nazionale all’interno del cantiere in cui opera.
Tale ultima verifica, infatti, spetterà agli organi competenti, i quali trasmetteranno le proprie considerazioni all’Agenzia delle Entrate che adotterà, con riferimento ai bonus edili i corrispondenti provvedimenti qualora emergessero mancanze.
Con una criptica disposizione inserita nel comma 2 lettera b) dell’articolo 2 del D.L. n. 13/2022, il comma 14 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 ha subìto la seguente sostituzione.
Laddove era specificato “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”, ora si legge:
“per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.
Ebbene, come noto, il Decreto Legge n. 13/2022 è entrato in vigore a partire dal 26 febbraio 2022, quindi tutte le polizze previamente sottoscritte dagli asseveratori saranno riconosciute valide a tutti gli effetti di legge.
Tuttavia, a partire dal 26 febbraio 2022, come dovranno comportarsi coloro che devono attestare/asseverare interventi sia riguardanti il Superbonus che interventi riferiti a Bonus fiscali diversi?
Se ad una prima lettura sembra potersi affermare che ogni intervento dovrà “vivere di luce propria” e quindi troverà applicazione la cosiddetta teoria del “single project” in base alla quale la polizza assicurativa dovrà coprire l’importo di ogni singolo lavoro, altre correnti di pensiero sostengono anche la validità della polizza “multiprogetto” che andrebbe a coprire gli interventi che si realizzano secondo la formula “a consumo”.
In quest’ultimo caso, tuttavia, al fine di adeguarsi alle nuove regole, risulterebbe necessario aggiornare continuamente il “massimale” a disposizione e tale adempimento lo potrebbe effettuare solamente il professionista incaricato, tenendo il computo degli importi già attestati/asseverati per individuare il residuo di polizza ancora a copertura.
È evidente che questa nuova impostazione potrà avere riflessi (anche rilevanti) in termini di costi sia per i professionisti che, a cascata, per i committenti: infatti, le compagnie assicurative si stanno già muovendo per cercare di fornire le migliori soluzioni da offrire al mercato con l’ottica di non stravolgere gli equilibri già delicati che caratterizzano i rapporti tra le parti coinvolte.