Una Sentenza della Corte Costituzionale (n. 120/2020) affiancata ad una Risposta dell’Agenzia delle Entrate (n. 552 del 28 agosto 2021), mettono apprensione a certi passaggi generazionali in cui non risulti evidente la successiva attività di controllo.
La norma posta all’attenzione dei Giudici di legittimità e dell’Amministrazione Finanziaria sembra apparentemente chiara in quanto l’articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico imposta sulle successioni e donazioni) così recita:
“I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile a favore dei discendenti, e di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.
È evidente che il requisito del controllo (esercitabile in vari modi) viene richiesto in relazione alle sole quote o azioni detenute in società di capitali ed agli stessi soggetti IRES (beneficiari) viene richiesto il rispetto dell’ulteriore condizione che si realizza attraverso la prosecuzione dell’attività d’impresa o la detenzione del controllo per almeno un periodo di cinque anni.
A seguito dell’intervento sul tema da parte della Corte Costituzionale che ha posto l’accento sul fatto che l’agevolazione tributaria non è destinata direttamente all’impresa, ma è volta ad agevolare la continuità dell’attività a favore dei discendenti nel momento del passaggio generazionale in funzione anche della salvaguardia del diritto al lavoro, l’Agenzia delle Entrate, sull’onda di una tale affermazione, ha negato (Risposta ad interpello n. 552 del 28 agosto 2021) l’esenzione da imposta ad una donazione ai figli del 100% delle quote di una società holding in quanto questa non aveva il controllo della società operativa di famiglia.
Pertanto, secondo l’Amministrazione Finanziaria, solo laddove si realizzi un trasferimento di partecipazioni di società che detengono il controllo può trovare applicazione la norma di esenzione.
Tuttavia, la disposizione originaria si riferisce ai trasferimenti di aziende, di quote sociali e azioni, mentre per i beneficiari la condizione posta in essere richiede che si prosegua l’attività d’impresa o si detenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni.
Questo significa che non necessariamente deve essere trasferito il controllo delle partecipazioni di una società che svolge un’attività d’impresa rendendo estraneo al problema il trasferimento di quote di società semplice per le quali non è richiesto alcun tipo di controllo.
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