Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 107/2022, chiarisce quando la data di consegna di un bene mobile può essere decisiva al fine di stabilire se l’investimento è stato effettuato e, pertanto, utile a fissare il momento in cui il credito può essere fruito e il quantum.
Per il credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali, introdotto dalla Legge n. 160/2019, ai fini della determinazione del momento dell’effettuazione dell’investimento, secondo le stesse indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, occorre far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR (Circolare 9/E/2021).
Tale articolo prevede che le spese di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo nell'ammontare partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Il comma 2, lett. a) dell’articolo 109, precisa inoltre che “le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà”.
Una società ha sottoscritto un contratto per la fornitura di un macchinario nel 2019 con contestuale pagamento di un acconto del 20%. La consegna del macchinario è avvenuta dopo il 30 giugno 2021 e le attività di montaggio e collaudo sono avvenute nel 2022.
Il contratto prevede che il passaggio della proprietà, nonché dei relativi rischi, avvenga già a seguito della consegna del bene. Tuttavia, il fornitore, dopo la consegna, si impegna al montaggio e la messa in funzione del macchinario, oltre che ad eseguire le prove di funzionamento, l'ottimizzazione dell'impianto in condizioni di produzione, la prova di performance. L'atto conclusivo si concretizza nell'accettazione del bene da parte dell’acquirente mediante certificato di collaudo.
L’istante chiede conferma all’Agenzia delle Entrate della disciplina del credito d’imposta applicabile all’investimento, in funzione della valutazione del momento in cui lo stesso si intende effettuato.
Nel caso di specie, l’Agenzia, dall’analisi del contratto tra le parti, ha ritenuto che la parte essenziale dell’accordo fosse la consegna del bene, al cui divenire sia la proprietà dello stesso che i relativi rischi vengono in capo all’acquirente, ritenendo secondario il fatto che vi fosse una successiva accettazione del bene all’esecuzione del collaudo.
L’Agenzia ha inoltre precisato che il caso in oggetto si discosta dalla fattispecie oggetto della Risposta 895/2021, in cui la fornitura del bene prevedeva impegni contrattuali legati al collaudo ed alla formazione del personale, con pagamenti ad ogni step fino all’accettazione finale. Tali impegni erano sostanziali per la conclusione del contratto.
In altri termini, secondo l’Agenzia delle Entrate, quando le parti, nell’accordo contrattuale, intendono dare carattere preponderante alla consegna del bene, le successive prestazioni correlate non sono significative al fine della fissazione della data dell’investimento. Le ulteriori spese relative alle prestazioni previste dall’accordo, in base alle regole generali sulla competenza previste dall'articolo 109 del TUIR, si considereranno sostenute alla data in cui le prestazioni saranno ultimate.
Per quanto riguarda la normativa di riferimento, considerando che la consegna del bene è avvenuta successivamente al 30 giugno 2021, ancorché la conferma dell’ordine fosse avvenuta nel 2019, non trovano applicazione le disposizioni previste per tali investimenti dalla Legge di Bilancio 2020, bensì quelle della Legge 178/2020.