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Con un emendamento al Disegno di Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022), viene previsto uno slittamento del termine di trasmissione delle Comunicazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai bonus edilizi, per il quali si intende esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta derivante da spese sostenute nell’anno 2021.
Pertanto, dall’originario 16 marzo 2022 si è passati al successivo 7 aprile 2022 per approdare all’attuale 29 aprile 2022, concedendo ai contribuenti tre settimane in più per trovare possibili nuovi cessionari nel caso di avvenuta retrocessione del credito preventivamente ceduto, ad esempio, a Poste Italiane o ad altro istituto di credito che, per propria politica interna, avesse operato la menzionata retrocessione.
Tuttavia, la proroga del termine di trasmissione delle Comunicazioni di cui all’oggetto, porta con sé conseguenze oggettive che dovranno essere tenute in considerazione anche per altri adempimenti, infatti, lo stesso emendamento prevede, per quest’anno, uno spostamento temporale in avanti di tutto il calendario previsto per la dichiarazione precompilata 2022 che dal 30 aprile (termine a partire dal quale l’Agenzia metteva a disposizione il Modello 730 precompilato) passa al 23 maggio 2022.
Considerato tale nuovo termine ultimo per la messa a disposizione dei modelli, l’eventuale accettazione, modificazione ed invio del 730 precompilato, a carico del contribuente, dovrebbe subire uno spostamento temporale in avanti che riteniamo possa essere stimato attorno all’inizio del prossimo giugno.
Anacronistico ci sembrava, invece, il fatto che per gli amministratori di condominio il termine di trasmissione delle Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relative ai lavori svolti nel 2021 fosse rimasto fissato al 16 marzo 2022. Ma, con un intervento in extremis, tale termine è ora rinviato al 7 aprile 2022.
È noto, infatti, che gli amministratori di condominio, con lo scopo di agevolare la predisposizione della dichiarazione precompilata (Modello 730 o Redditi) con i dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in qualità di soggetti terzi, sono tenuti alla predisposizione della sopracitata Comunicazione, nella quale sono riportati i dati relativi allo sconto in fattura o alla cessione del credito con riferimento a ciascun condòmino.
Se fosse stato mantenuto il precedente termine del 16 marzo, molte Comunicazioni, considerato il fatto che, in gran parte, gli accordi di trasferimento del credito risultano ancora in itinere, non avrebbero potuto contenere tutti i dati necessari all’Amministrazione Finanziaria per la predisposizione delle precompilate, pertanto le informazioni trasmesse, essendo incomplete o non pertinenti, avrebbero dovuto trovare posto in un prospetto separato che il contribuente avrebbe dovuto esaminare al fine di validarle.
Con riferimento alle possibili eventuali sanzioni applicabili, ricordiamo che in caso di:
la sanzione prevista è di 100 euro a Comunicazione con un tetto massimo di 50.000 euro, tuttavia, per i soli casi di errore nei dati trasmessi laddove la corretta trasmissione venisse effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero dalla segnalazione pervenuta dall’Agenzia delle Entrate, la sanzione non sarebbe applicata.
Mentre, se la correzione e la trasmissione delle Comunicazioni dovesse avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza (15 maggio 2022) l’importo della sanzione sarebbe ridotto ad un terzo (33,33 euro con un massimo di 20.000 euro).