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Nel corso dell’iter di approvazione del D.D.L. di conversione del D.L. n. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che prevede la rimessione nei termini per i debitori decaduti dal versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio degli omessi pagamenti.
In particolare, l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio prevede il seguente nuovo calendario di versamento della rate, nonché l’estinzione delle eventuali procedure esecutive (come, ad esempio, i pignoramenti) avviate al 27 gennaio 2022, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-ter.
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Rate scadute |
Scadenza |
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Rate scadute nel 2020 |
Entro il 30 aprile 2022 |
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Rate scadute nel 2021 |
Entro il 31 luglio 2022 |
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Rate scadute nel 2022 |
Entro il 30 novembre 2022 |
È previsto che operi la tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018 e, pertanto, il versamento effettuato entro cinque giorni dalla scadenza di legge non determina la decadenza dalla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.
Le somme eventualmente versate dai contribuenti anteriormente al 27 gennaio 2022 restano definitivamente acquisite e non sono quindi rimborsate.
In tema di rateazione delle somme iscritte a ruolo si ricorda che l’art. 2-ter, comma 1, D.L. n. 228/2021, ha inserito il nuovo comma 5-bis nell’art. 13-decies, D.L. n. 137/2020, per effetto del quale i debitori decaduti alla data dell’8 marzo 2020 (ossia prima dell’inizio della sospensione dal pagamento delle rate accordata dalla legislazione emergenziale), che non hanno presentato domanda per la riammissione entro il 31 dicembre 2021, possano presentare domanda di dilazione dei ruoli sino al 30 aprile 2022, senza che ricorra l’obbligo di pagare tutte le rate insolute del precedente piano di dilazione.
In relazione a questi piani di rateazioni è tuttavia previsto che la decadenza si verifichi con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.
Pertanto, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.