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Il Decreto Sostegni-ter e il Decreto Milleproroghe hanno apportato significative modifiche alla disciplina del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi. Pare dunque opportuno tornare sull’argomento riepilogando i termini della questione.
In particolare, l’art. 10, D.L. n. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2023, che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) diretti alla realizzazione degli obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 5% del costo di acquisizione del bene, entro il limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
In seguito, l’art. 3-quater, D.L. n. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, introdotto dalla Legge di conversione, ha prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali generici e Industria 4.0 di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016, in presenza dell'ordine accettato dal fornitore e del versamento di un acconto d’importo almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2021, al fine di usufruire del credito d'imposta nelle maggiori misure accordate dall'art. 1, commi 1054 e 1056, Legge n. 178/2020.
Come anticipato in un nostro precedente intervento, il Decreto Sostegni-ter ha integrato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali, ampliando il plafond a favore delle imprese che effettuano investimenti con finalità e obiettivi di transizione ecologica inclusi nel PNRR.
In particolare, il comma 1 dell’art. 10, D.L. n. 4/2022, è intervenuto sul comma 1057-bis dell’art. 1, Legge n. 178/2020, introdotto dall’art. 1, comma 44, lett. b), Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, che ha fissato le nuove misure del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali Industria 4.0 effettuati dal 2023 al 2025.
Tale diposizione, si ricorda, prevede che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato dal venditore il relativo ordine e sia stato effettuato il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene, il bonus sia riconosciuto nella misura del:
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Beni strumentali materiali 4.0 |
Periodo di effettuazione dell’investimento |
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16/11/2020 - 31/12/2021 (31/12/2022 con acconto e ordine 2021) |
01/01/2022 - 31/12/2022 (30/06/2023 con acconto e ordine 2022) |
01/01/2023 - 31/12/2025 (30/06/2026 con acconto e ordine 2025) |
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Fino a 2,5 milioni di euro |
50% |
40% |
20% |
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Superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro |
30% |
20% |
10% |
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Superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro |
10% |
10% |
5% |
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-ter, alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali inclusi nel PNRR, con obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta è quindi riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
In relazione agli investimenti d’importo superiore a 10 milioni di euro effettuati dal 1° gennaio 2023, pertanto, il credito è riconosciuto nelle seguenti misure:
In seguito, l’art. 3-quater, D.L. n. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, introdotto dalla Legge di conversione, ha prorogato, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, il termine per l’effettuazione degli investimenti in beni strumentali prenotati entro lo scorso 31 dicembre 2021.
In particolare, per gli investimenti in beni materiali e immateriali generici, nonché per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016, sono dunque concessi ulteriori sei mesi per perfezionare gli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2021:
Tale previsione consente di beneficiare del credito d’imposta nelle maggiori misure previste dalla Legge di Bilancio 2021.
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Investimenti in beni strumentali generici |
Periodo di effettuazione dell’investimento |
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16/11/2020 - 31/12/2021 (31/12/2022 con acconto e ordine 2021) |
01/01/2022 - 31/12/2022 (30/06/2023 con acconto e ordine 2022) |
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Beni strumentali materiali |
10% Limite di spesa 2 milioni di euro |
6% Limite di spesa 2 milioni di euro |
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Beni strumentali immateriali |
10% Limite di spesa 1 milione di euro |
6% Limite di spesa 1 milione di euro |