Come noto, il Decreto Frodi (D.L. n. 13/2022) ha modificato l’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, che, ora, stabilisce che i soggetti che sostengono spese negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, a fronte di interventi legati a determinati bonus edilizi, possono, in luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta corrispondente, optare alternativamente:
- “per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”;
- “per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente Decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”.
Al fine di monitorare le diverse fattispecie che possono presentarsi a seguito delle modifiche intervenute in caso di prima opzione per la cessione rispetto allo sconto e quindi distinguere le successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito d’imposta, la Risoluzione n. 12 del 14 marzo 2022, ha istituito dei nuovi codici tributo da utilizzare per le diverse fattispecie di credito cedibili.
I codici di tributo, riportati nella Risoluzione n. 12/2022, vanno utilizzati per identificare i crediti che derivano dalle opzioni sopra specificate, comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.
Mentre i codici tributo che erano già stati istituiti con la Risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 restano utilizzabili per identificare i crediti relativi alle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022.
Di seguito i nuovi codici:
- “7701” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7702” denominato “CESSIONE CREDITO - ECOBONUS art. 14 D.L. n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7703” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 D.L. n. 63/2013 - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7704” denominato “CESSIONE CREDITO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter D.L. n. 63/2013 - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7705” denominato “CESSIONE CREDITO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019 - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7706” denominato “CESSIONE CREDITO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7707” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter D.L. n. 34/2020 - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7711” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7712” denominato “SCONTO - ECOBONUS art. 14 D.L. n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7713” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 D.L. n. 63/2013 - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7714” denominato “SCONTO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter D.L. n. 63/2013 - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7715” denominato “SCONTO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019 - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7716” denominato “SCONTO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR - art. 121 D.L. n. 34/2020”
- “7717” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter D.L. n. 34/2020 - art. 121 D.L. n. 34/2020”.
Nella compilazione del modello F24, i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, in caso di riversamento del credito già compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”; per esempio per le spese sostenute nel 2021, quando si utilizzerà la prima quota spettante del credito, dovrà essere indicato l’anno 2022, per la seconda quota il 2023 e così via.
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