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A seguito del recente caro energia, è stato istituito un nuovo sistema di riversamento compensativo del prezzo riconosciuto ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in quanto il precedente sistema, oltre a risultare estremamente penalizzante (cosa che purtroppo non si è modificata), risultava particolarmente elaborato nella sua modalità di calcolo.
Con l’intento di semplificare la procedura di confronto tra i valori di riferimento, l’articolo 5 del D.L. 25 febbraio 2022 n. 13, abrogando, di fatto, la precedente norma riportata all’articolo 16 del D.L. n. 4/2022, ha istituito un criterio di calcolo che prevede un nuovo meccanismo compensativo da applicare dal 1° febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
Tale meccanismo, seppure ugualmente penalizzante, viene adottato con riferimento all’energia elettrica immessa in rete tramite:
Il nuovo meccanismo di calcolo, ora prevede che il produttore di energia elettrica dovrà confrontare il prezzo zonale di riferimento, riportato nella tabella 1 allegata al Decreto Legge n. 13/2022 (compreso tra 0,057 euro/kWh e 0,075 euro/kWh), con il prezzo di immissione nel mercato.
Prezzo zonale (tab.1) - Prezzo di mercato[1]
Nel caso dal confronto tra i due valori sopra specificati risultasse che la differenza fosse positiva, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) provvederebbe ad erogare al produttore il corrispondente importo, diversamente se dal confronto emergesse una differenza negativa il GSE procederebbe ad effettuare un conguaglio o a richiedere al produttore l’importo da pagare.
Allo stato attuale delle cose, considerati gli andamenti medi dei prezzi durante la prima fase del 2022, i produttori di energia elettrica si troveranno a dovere corrispondere ingenti somme al Gestore poiché i prezzi di vendita sul mercato si sono sempre attestati su soglie abbondantemente superiori rispetto ai prezzi zonali.
Le modalità attuative di restituzione al GSE degli importi calcolati in base al nuovo meccanismo compensativo dovranno essere predisposte da ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 13/2022 (26 febbraio 2022) ed in tale occasione saranno anche chiarite le procedure che i produttori di energia dovranno adottare per operare in tal senso.
Tra le possibili soluzioni di effettuazione della trattenuta troviamo:
Ricordiamo, inoltre, che l’importo da riversare al GSE, secondo la procedura che sarà individuata prossimamente da ARERA, assume particolare importanza nella determinazione dell’attività connessa in agricoltura poiché, la sua incidenza, a prescindere se verrà scelta la strada del minore ricavo o del maggior costo, risulta fondamentale per coloro che avranno basato il rispetto della prevalenza sul requisito del fatturato.
Come noto, infatti, la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica è considerata attività agricola connessa a condizione che il produttore rispetti uno dei requisiti richiesti dall’Agenzia delle Entrate esplicitati nella Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009.
Stante il fatto che, esistendo un’attività agricola con reddito fondiario, la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW[2] di potenza nominale complessiva sia sempre considerata attività connessa, per la produzione eccedente tale limite (200 kW di potenza nominale complessiva) la connessione con l’attività agricola potrà sussistere ricorrendo il rispetto dei seguenti requisiti:
Pertanto, da quanto sopra risulta chiaro che, per tutti coloro che per giustificare la connessione dell’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con quella agricola adottano, quale parametro di riferimento, la prevalenza del fatturato (requisito di cui al punto 2.), l’attuale incremento del prezzo dell’energia, se non prendesse in considerazione l’effetto compensativo, potrebbe determinare la perdita del diritto di tassazione forfettaria previsto dall’articolo 56-bis del TUIR.
[1] Come definito dal D.L. 13/2022, art. 5, comma 3, lett. b), punti 1) e 2).
[2] Legge n. 266/2005, art. 1, comma 423 : “Fermo restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agri-coli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del Codice Civile e si considerano produttive di reddito agrario (…)”