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Con l’emendamento al Decreto Sostegni-ter si è potuto risolvere una questione legata alla possibilità di rilasciare le perizie attestanti le caratteristiche tecniche degli investimenti “Industria 4.0” effettuati dalle aziende agricole, da parte di professionisti legati al settore agrario.
Come noto, infatti, per potere fruire dell’agevolazione per acquisire beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale “Industria 4.0”, e di beni immateriali a essi connessi, è necessario che l’impresa acquisisca una perizia con la quale un ingegnere, un professionista tecnico industriale, o un ente di certificazione, attestino la riconducibilità dei beni oggetto di investimento agli allegati A) e B) alla Legge 232/2016, nonché l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale.
Diverso è il caso di investimento su un bene di valore unitario inferiore a 300.000 euro per il quale la perizia può essere “sostituita” da un’autocertificazione rilasciata in modo conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
Il problema nasceva dal fatto che, per una probabile svista del Legislatore, limitatamente agli investimenti effettuati dal comparto agricolo, l’articolo 56-ter del D.L. n. 77/2021, con decorrenza 31 luglio 2021, ha previsto che la perizia potesse essere rilasciata anche “da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario”.
Tale ultima previsione, tuttavia, andava a modificare solamente il comma 195 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, lasciando inalterato il corrispondente comma 1062 della Legge n. 178/2020 che trattava del medesimo argomento.
Con l’emendamento intervenuto si è potuto correggere l‘incongruenza legislativa, inserendo, dopo il terzo periodo del comma 1062 dell’articolo 1 della Legge 178/2020 la seguente dicitura:
“relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato”.