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L’art. 4, D.L. n. 17/2022, c.d. Decreto Energia, introduce una nuova serie di agevolazioni rivolte al contenimento dei costi del gas naturale e dell’energia elettrica nell’attuale scenario di crisi internazionale.
Tra queste assume particolare rilievo, specie per il settore agroalimentare, il nuovo credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Alla misura agevolativa sono stati destinati fondi per 700 milioni di euro.
Il credito d’imposta di cui all’art. 4, D.L. n. 17/2022, è destinato alle imprese energivore, ossia con consumo di energia elettrica maggiore di 1 gW/h l’anno, di cui al D.M. 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Il beneficio, in particolare, è riconosciuto alle imprese:
Tra le imprese del settore agroalimentare che possono beneficiare dell’agevolazione in esame rientrano le seguenti.
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Codice NACE |
Descrizione |
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1011 |
Lavorazione e conservazione di carne |
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1012 |
Lavorazione e conservazione di carne di volatili |
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1013 |
Produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili) |
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1020 |
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi |
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1031 |
Lavorazione e conservazione delle patate |
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1042 |
Produzione di margarina e di grassi commestibili simili |
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1051 |
Lavorazione del latte e produzione di latticini |
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1061 |
Lavorazione delle granaglie |
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1072 |
Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati |
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1073 |
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili |
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1081 |
Produzione di zucchero |
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1082 |
Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie |
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1083 |
Lavorazione del tè e del caffè |
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1084 |
Produzione di condimenti e spezie |
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1085 |
Produzione di pasti e piatti preparati |
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1086 |
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici |
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1089 |
Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. |
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1091 |
Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento |
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1092 |
Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici |
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1101 |
Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici |
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1102 |
Produzione di vini da uve |
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1103 |
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta |
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1105 |
Fabbricazione di birra |
Il credito d’imposta è poi attribuito anche in relazione alle spese per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022 dalle medesime imprese di cui sopra. In questo caso l’incremento del costo per kW/h di energia elettrica prodotta e consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Il credito d’imposta è quindi determinato con riguardo al prezzo unico convenzionale dell’energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi.
Ai fini della compensazione non operano i limiti:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Infine, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non determini il superamento del costo.