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Il credito d’imposta per sostenere il maggior costo del gas naturale è stato esteso dal D.L. 21 del 21 marzo 2022 anche alle imprese diverse da quelle energivore.
L’articolo 4 del Decreto ha infatti istituito un credito d’imposta rivolto a quelle imprese non qualificabili energivore, pertanto diverse da quelle operanti nei settori elencati nell'allegato 1 al Decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. I potenziali beneficiari sono quindi un’amplia platea che va dalla produzione primaria al terziario.
Il credito d’imposta riconosciuto a queste imprese ammonta al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 giugno 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
La condizione per beneficiare del credito d’imposta è che il prezzo di riferimento del gas naturale, definito come media dei prezzi del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS), pubblicato sul sito del GSE, relativo al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
Pertanto, le imprese che rientrano tra le attività ammesse dovranno verificare:
In caso di riscontro positivo, il credito d’imposta sarà calcolato, nella misura del 20%, sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas con riferimento al secondo trimestre 2022.
Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022 con possibilità di cederlo per intero ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, i quali non potranno trasferirlo ulteriormente, salvo che l’ulteriore cessione non avvenga in favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione. Anche per tali soggetti, il termine entro il quale potrà essere utilizzato il credito è fissato al 31 dicembre 2022.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiederanno il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito.
Il visto di conformità deve essere rilasciato dai soggetti di cui alle lettere a) e b), comma, 3, art. 3, del D.P.R. n. 322/1998 e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF). Sono, pertanto, abilitati gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, ed anche i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Ora si attende un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale, oltre a definire il codice da utilizzare in compensazione, si dovranno fornire le modalità attuative della cessione del credito da effettuarsi in via telematica.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Tale credito, inoltre, potrà essere cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.