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A seguito del recente D.L. n. 21 del 21 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, è stato introdotto, quale misura urgente di contrasto all’attuale situazione di crisi, un bonus carburante che si affianca agli altri benefit previsti dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR.
Le caratteristiche di tale intervento prevedono che:
Ricordiamo che l’articolo 51 del TUIR definisce “la determinazione del reddito di lavoro dipendente” e al suo comma 1 troviamo l’indicazione, in positivo, delle voci che costituiscono tale reddito.
Più in particolare, “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Dal secondo comma prende avvio l’elencazione di quegli importi che non concorrono a formare tale reddito, sino ad arrivare al terzo comma che, oltre a definire il concetto di valore normale introduce il limite di non soggettività all’IRPEF del valore dei beni ceduti o dei servizi prestati a favore del dipendente o dei suoi familiari.
Tale valore, che sappiamo essere ritornato a 258,23 euro all’anno, se superato determina la concorrenza dell’intero importo alla determinazione del reddito del dipendente.
Orbene, normalmente a concorrere all’eventuale superamento della soglia sopra riportata partecipano tutti i benefit eventualmente concessi al dipendente, tuttavia, la nuova introduzione del bonus carburante si affianca al suddetto limite non generandone il superamento.
Pertanto, il dipendente che oltre a godere di compensi in natura per un importo pari a 258,23 euro potesse fruire anche di un titolo per l’acquisto di carburante pari a 200 euro, vedrebbe l’intero importo di 458,23 euro completamente detassato.
A parere di chi scrive, si ritiene che nel caso al dipendente (di cui sopra) venga assegnato un bonus carburante pari a 201 euro, l’euro eccedente concorra a formare il plafond degli altri benefit assegnati, che in totale diventeranno 259,23 euro.
Conseguentemente, nei limiti di tale importo (259,23 euro), il dipendente vedrà tassati i compensi in natura a lui attribuiti, mentre resteranno non imponibili i 200 euro previsti dalla disposizione emergenziale.
Precisiamo, inoltre, che non esistono preclusioni alla deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto dei buoni da parte del datore di lavoro in base al disposto dell’articolo 95 del TUIR.
Per ultimo, dovrebbe, altresì, trovare applicazione, con riferimento ai buoni benzina oggetto della disposizione del Decreto in commento l’art. 6 del D.M. 25 marzo 2016, in base al quale i documenti di legittimazione non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né possono essere monetizzati o ceduti a terzi.