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Con l’articolo 18 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, entrato in vigore dal giorno successivo, è stato introdotto un credito d’imposta, a favore di coloro che operano nel settore agricolo e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del carburante utilizzato per il funzionamento dei propri mezzi di lavoro.
Si tratta di un contributo straordinario che sarà calcolato nella misura del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Tale credito potrà essere utilizzato, entro il 31 dicembre 2022, solamente attraverso il sistema di compensazione sul Modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e ad esso non si applicheranno i limiti annui previsti dall’articolo 1, comma 53 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e dall’articolo 34 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
Viene prevista l’estraneità dell’agevolazione alla formazione del reddito d’impresa e alla determinazione della base imponibile IRAP, inoltre il credito d’imposta non inciderà neppure nel calcolo della deducibilità degli interessi passivi a norma degli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.
Essendo tale credito cumulabile anche con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, il contribuente dovrà tenere conto che il beneficio totale ottenibile (considerati anche i vari risparmi d’imposta più sopra descritti) non potrà mai risultare superiore al costo globale sostenuto per l’acquisto del carburante.
Con riferimento alla possibilità di cessione del credito in oggetto, si precisa che lo stesso dovrà essere ceduto, solo per intero, rispettando la procedura attualmente prevista per le cessioni dei crediti legati al mondo dell’edilizia.
In pratica le imprese beneficiarie potranno cedere il credito ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione, fatta salva la possibilità di effettuare ulteriori due cessioni in ambiente vigilato, cioè a favore di:
Valgono sempre le regole riportate nell’articolo 122-bis, comma 4 del D.L. n. 34/2020, secondo le quali gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, prima di procedere a qualsivoglia acquisizione, devono verificare se sussistono indicazioni di operazione sospetta a norma dell’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 231/2007, ovvero se risulti oggettivamente impossibile effettuare l’adeguata verifica della clientela interessata, a norma dell’articolo 42 dello stesso Decreto Legislativo.
Così come sarà previsto, in caso di cessione del credito, il rilascio del visto di conformità, da parte dei professionisti abilitati, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione del credito in base alla documentazione presentata.
Precisiamo, inoltre, che il soggetto che acquisisce il credito potrà disporne con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal beneficiario originario e, pertanto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022.
Un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati.
Il controllo riguardante la fruizione del credito d’imposta, che, tra l’altro, sarà assegnato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, spetterà direttamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le aziende del comparto agricolo, in relazione alle attività svolte, continuano a beneficiare della riduzione delle accise per i quantitativi loro assegnati a titolo di carburante agricolo agevolato. Tali quantitativi potranno essere integrati, qualora ve ne sia la necessità, con l’acquisto di ulteriore carburante non agevolato.
Dato che l’articolo 18 del D.L. 21/2022 fa riferimento al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati per l’attività agricola e della pesca, dalla formulazione letterale del testo normativo, pare che le imprese interessate, per poter ottenere il credito, dovranno distinguere i costi sostenuti in relazione ai quantitativi destinati alla trazione rispetto a quelli destinati ad altri usi.
Se possono escludersi, ad esempio, i costi per l’acquisto di gasolio per il riscaldamento delle serre o per pompe a motore, resta il dubbio se siano ammessi nel calcolo del credito d’imposta anche i costi per l’acquisto di carburante destinato ad altri mezzi non agricoli, ad esempio gli autocarri utilizzati dalle imprese agricole per il trasporto dei loro prodotti.
Riteniamo che con il termine trazione debbano essere compresi tutti i mezzi utilizzati dalle imprese agricole dotati di autonomi sistemi di trazione con motore endotermico come, ad esempio, i carri raccogli frutta, i mezzi per il sollevamento delle merci (muletti), gli autocarri, ecc. (quindi non solo le trattrici agricole).
Distinguere i costi sostenuti per i diversi utilizzi risulta non agevole per le imprese agricole le quali non hanno la necessità di tenere una contabilità del gasolio utilizzato che tenga anche conto del relativo utilizzo aziendale. Infatti, solo in relazione all’acquisto del carburante agevolato le imprese agricole devono presentare, a consuntivo, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’acquisto, una dichiarazione sommaria relativa ai consumi sostenuti nell’anno precedente, indicando anche le eventuali rimanenze di carburante.
Dal punto di vista soggettivo, invece, possono beneficiare del credito d’imposta istituito dall’articolo 18 tutte le imprese che svolgono attività agricole, indipendentemente dalla loro natura giuridica, compresi i soggetti esonerati, ancorché non iscritti al Registro delle Imprese, che acquistano gasolio non agevolato.
È auspicabile un chiarimento urgente in merito all’interpretazione di questa norma dato che le imprese necessitano di approvvigionarsi di carburante, pertanto devono, fin d’ora, fare delle valutazioni di convenienza. Inoltre, quantomeno in sede di conversione in legge, è opportuno che il testo della norma venga modificato per non lasciare dubbi sui costi ammissibili.
Nel frattempo, riteniamo che, in caso di utilizzo del gasolio anche per scopi diversi dalla trazione, si possa fare riferimento a schede di rilevazione interne appositamente redatte per tale finalità con le quali sarà possibile giustificare i costi sui quali sarà richiesto il credito d’imposta.