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Dal 1° luglio 2022, per il settore lattiero caseario, diventerà pienamente operativo il monitoraggio sulle produzioni realizzate nel territorio nazionale o provenienti dal Paesi UE ed extra UE definito dal D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021, con riferimento al latte bovino, e dal D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 per il latte ovicaprino.
AGEA, con le Istruzioni Operative n. 16 del 11 febbraio 2022, ha illustrato il quadro normativo di riferimento, riepilogando gli obblighi, le scadenze e gli adempimenti a carico dei diversi operatori della filiera lattiero casearia.
Il Regolamento di esecuzione UE n. 2017/1185, nell’allegato III, al punto 9), in relazione ai prodotti caseari, dispone che entro il 25 di ciascun mese sia notificato il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi al tenore di grassi effettivo. In particolare, i quantitativi si riferiscono al latte consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro. A tal fine, ogni Stato membro deve monitorare che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, in modo tempestivo e preciso, in modo da soddisfare tale requisito.
Vista la crisi del settore, il D.L. 27/2019 ha previsto l’obbligo anche per i primi acquirenti di latte crudo ovino e caprino, disponendo l’obbligo di registrare mensilmente, presso la banca dati istituita dal SIAN, i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati da altri soggetti non produttori situati in Paesi UE ed extra UE e i quantitativi di prodotti lattiero caseari semilavorati provenienti da Paesi terzi (UE e non UE) con l’indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge n. 138/1974.
In particolare, le aziende che producono prodotti lattiero caseari di origine vaccina, ovina o caprina, devono registrare trimestralmente sul SIAN i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e ceduto, nonché le relative giacenze.
Per i piccoli produttori, l’articolo 3 del D.L. n. 27/2019 prevede che, con apposito Decreto, possono essere stabiliti termini diversi dell’assolvimento del termine di registrazione. Come vedremo di seguito, il termine per questa categoria è annuale.
I Decreti MIPAAF n. 0360338/2021 e n. 0359383/2021 sono state definite le modalità di applicazione del monitoraggio delle produzioni lattiero casearie.
AGEA, illustrando i nuovi adempimenti, riporta nella Nota del 11 febbraio 2022 la definizione di primo acquirente e quella di piccolo produttore.
Per “primo acquirente” si intende un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori per:
Invece, la definizione di “piccoli produttori” attiene ai quei produttori di latte che effettuano vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti. Per “vendita diretta” si intende la cessione diretta dal produttore al consumatore finale di latte o prodotti lattiero-caseari ottenuti dal latte della propria azienda. A tal fine, gli appartenenti al canale HO.RE.CA sono considerati consumatori finali.
Anche nel caso in cui il latte sia consegnato dal produttore ad un primo acquirente in conto lavorazione si configura il caso di vendita diretta con conseguente dichiarazione annuale da parte del produttore. In tale casistica rientrano anche le “latterie turnarie”.
Soltanto nel caso in cui il latte venga contabilizzato ai fini fiscali dal primo acquirente si configura il caso di consegna con conseguente dichiarazione da parte del primo acquirente.
Tutti gli adempimenti previsti dai citati Decreti attuativi devono essere espletati attraverso il SIAN. Tutti i soggetti interessati devono quindi essere registrati presso l’anagrafe del SIAN. La registrazione va effettuate tramite le apposite Amministrazioni Regionali con riferimento alla Regione in cui risulta ubicata la sede legale dei fabbricanti.
In particolare, i produttori devono avere costituito un fascicolo aziendale valido nella banca dati del SIAN nel quale deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione. Le aziende che producono sia latte bovino che latte ovicaprino hanno due distinti codici, ma accedono con un’unica utenza.
Le aziende di produzione di latte vengono identificate attraverso il CUAA e le singole unità tecnico-economiche attraverso il Comune dove sono ubicate. Conseguentemente, le unità produttive ubicate nel medesimo Comune sono considerate unitariamente.
Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e attraverso il codice assegnato dall’ASL.
Le istruzioni operative illustrano di adempimenti per i primi acquirenti, per i fabbricanti di prodotti lattiero caseari e per i piccoli produttori.
Questi ultimi, come anticipato, godono di tempistiche meno stringenti per provvedere alle registrazioni. Essi devono registrare sul SIAN, entro 20 gennaio di ogni anno:
I dati dichiarati vanno sottoscritti e, qualora vi fosse la necessità di apporre delle modifiche, entro il termine del 20 gennaio, si potrà procedere all’invio di una dichiarazione sostitutiva. L’ultimo dato inviato sarà quello valido al fine del rispetto degli obblighi di monitoraggio.
Eventuali dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall’articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.
Pertanto, i soggetti interessati all’adempimento che non effettuano le registrazioni in modo corretto e tempestivo, non hanno adempiuto all’obbligo e, quindi, sono sanzionabili.
Coloro che non adempiono agli obblighi di registrazione entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione di riferisce sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera 30 giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50%.
Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino e ovicaprino superiori a 500 ettolitri, per due mesi consecutivi, si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l’attività per un periodo compreso tra 7 e 30 giorni.
Le sanzioni sono irrogate dall’ICQRF, che è l’organo competente anche per l’accertamento delle violazioni ed al quale, pertanto, sono indirizzate le segnalazioni degli enti interessati.