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Sono state integrate le informazioni richieste nelle comunicazioni delle locazioni brevi che gli intermediari immobiliari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento Direttoriale n. 86984 del 17 marzo 2022 ha sostituito il precedente Provvedimento n. 132395 del 12 luglio 2017, con lo scopo di individuare meglio gli elementi del contratto di locazione breve, con riguardo al periodo durante il quale l’immobile risulta locato ed alla identificazione dell’immobile in presenza di più contratti relativi allo stesso soggetto locatore.
Le locazioni brevi sono state regolamentate dall’articolo 4 del D.L. n. 50/2017 e sono state commentate ed analizzate nella nostra Rivista n. 3 del mese di marzo 2021 a cui rimandiamo per un eventuale approfondimento.
In pratica, consistono in “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Rientrano nella disciplina in oggetto, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma istitutrice, anche i contratti di sublocazione o quelli, a titolo oneroso, stipulati dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi.
I redditi che derivano da queste locazioni possono venire assoggettati al regime di cedolare secca che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 21% a condizione che i contratti siano conclusi da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, direttamente o tramite intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Gli intermediari coinvolti nelle locazioni brevi di cui all’oggetto, siano questi coloro che svolgono un’attività di intermediazione immobiliare, ovvero coloro che gestiscono portali telematici di matching, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi messi loro a disposizione, una comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, contenente i dati relativi ai contratti stipulati grazie al loro intervento.
Inoltre, devono operare la ritenuta del 21% in qualità di sostituti d’imposta (qualora incassino i canoni) all’atto del pagamento nei confronti del beneficiario, provvedendo al versamento della stessa ed alla relativa certificazione.
Tale ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, sarà operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca, o a titolo di acconto se il beneficiario non sceglierà di applicare tale regime.
Ebbene, la comunicazione di cui sopra ha subìto due integrazioni che prevedono:
Pertanto, stante le disposizioni operative sino ad ora applicate, il nuovo contenuto delle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate sarà il seguente:
In attesa della pubblicazione (sull’apposito sito internet) delle specifiche tecniche riguardanti la trasmissione delle comunicazioni telematiche da predisporre per la rendicontazione delle locazioni brevi, ricordiamo che queste, se riguardano contratti stipulati dal medesimo locatore e riferiti allo stesso immobile, potranno essere effettuate anche in forma aggregata.