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Il Decreto Ucraina ha disposto contributo sotto forma di credito d’imposta per il settore turistico ricettivo, comprendendo anche le attività agrituristiche. Tale credito d’imposta ammonta al 50% dell’IMU versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 sostenuta per gli immobili di categoria D/2 (alberghi e pensioni).
La misura ha una dotazione di 15,6 milioni di euro per l’anno 2022.
Il comma 2, dell’articolo 22, D.L. 21/2022 precisa che possono beneficiare del credito d’imposta:
Altro aspetto da verificare per l’accesso al credito d’imposta è la riduzione del “fatturato o dei corrispettivi” nel secondo trimestre 2021, il quale deve attestarsi al di sotto del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Riteniamo che, coerentemente con lo spirito della norma, la riduzione dell’attività sia da calcolare sulla somma del fatturato e dei corrispettivi e l’indicazione nella disposizione di “fatturato o dei corrispettivi” sia un refuso dell’estensore. Essendo una disposizione riservata all’esercizio di specifiche attività si ritiene che il calo del fatturato/corrispettivi sia da verificare per la specifica attività e non anche con riferimento ad altre attività svolte. Quindi, con riferimento all’attività agrituristica è logico pensare che non si debbano considerare i valori derivanti dall’attività agricola.
In base al tenore letterale della norma, non pare, al momento, applicabile il credito ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 giugno 2019, non essendo possibile verificare il calo del fatturato.
Visto che lo spirito della disposizione è sostenere le attività turistico-ricettive, è da ritenersi che l’attività debba essere in essere, quantomeno, alla presentazione dell’istanza (ma la norma nulla dice però in tal senso).
Dal punto di vista soggettivo è dirimente lo svolgimento di una delle suddette attività. Non potranno pertanto beneficare del credito d’imposta i soggetti che hanno affittato gli immobili e che, conseguentemente, non esercitano alcuna delle attività predette.
Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta ed è pari al 50% dell'importo versato come seconda rata 2021 dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Anche in questo caso, la formulazione letterale della norma crea non pochi interrogativi dato che, se dal punto di vista soggettivo sono inclusi coloro che svolgono attività agrituristica, dal punto di vista oggettivo gli immobili utilizzati da tali attività sono accatastati in categoria D/10. Si crea quindi un cortocircuito normativo che dovrà essere risolto positivamente con un chiarimento da parte dell’Amministrazione e la rivisitazione della norma in sede di conversione in Legge del Decreto.
Quindi, come anticipato, tralasciando i refusi del testo normativo, occorre che siano rispettati entrambi i requisiti, soggettivo e oggettivo, cosicché le condizioni per beneficiare del credito impongono che i proprietari degli immobili abbiano versato la seconda rata IMU e che sugli stessi svolgano le attività sopra elencate.
Dato che la norma prende a riferimento l’importo dell’IMU versata a titolo di seconda rata per l’anno 2021, il credito non spetta qualora la stessa non fosse stata effettivamente versata, ma pare invece ammissibile l’ipotesi in cui la stessa fosse stata versata in ritardo, escludendo dal calcolo le somme versate a titolo di sanzioni e interessi (ravvedimento operoso).
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal periodo di imposta 2022.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi IRES o IRPEF né del valore della produzione per l'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, dichiarando con autodichiarazione il possesso delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo autorizzato dalla Commissione UE per gli aiuti COVID-19.
Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.