Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Gli allevatori avicunicoli e suinicoli che svolgono la loro attività in aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze relative all’Influenza Aviaria e della Peste Suina Africana possono beneficiare di un maggior termine per il versamento di ritenute e addizionali, nonché del versamento dell’IVA, i cui termini ordinari per il versamento sono compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.
Per tali soggetti, il comma 6-quater dell’articolo 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022, ha disposto la proroga al 31 luglio 2022 dei termini per i versamenti aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, per i versamenti IVA e per quelli dovuti, in qualità di sostituti d’imposta, per le ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973 e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF.
L’ultimo periodo del comma 6 quater precisa poi che “i versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022”.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8/E del 29 marzo 2022, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della dilazione concessa dal Decreto Milleproroghe, precisando che i presupposti per poter beneficiare della dilazione sono tre:
Per quanto attiene il presupposto territoriale, è richiesto che le imprese che esercitano attività di allevamento avicunicolo e suinicolo, alla data del 1° gennaio 2022, devono avere una sede operativa in uno dei Comuni rientranti nelle aree assoggettate a restrizioni da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di PSA o Aviaria.
Per gli allevamenti suinicoli, l’agevolazione si applica anche ai soggetti che, alla data del 1° gennaio 2022, svolgono l’attività di allevamento in una zona infetta istituita a seguito di casi accertati di PSA.
Inoltre, possono beneficiare della dilazione gli allevamenti avicunicoli che alla data del 1° gennaio 2022 hanno un allevamento con sede operativa in una zona di ulteriore restrizione (ZUR), istituita per contenere la diffusione dell’Aviaria.
Nel caso di ulteriori restrizioni disposte dalla autorità sanitarie dopo il 1° gennaio 2022, coloro che esercitano attività di allevamento avicunicolo e suinicolo nelle nuove aree individuate da tali provvedimenti potranno posticipare i versamenti in scadenza tra la decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022.
Con riferimento al presupposto soggettivo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la proroga interessa tutti i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo e suinicolo, indipendentemente dalla forma giuridica. L’Amministrazione ha previsto però una limitazione, indicando che l’attività di allevamento non deve essere marginale rispetto all’attività complessivamente svolta. Per gli allevatori, non sarà quindi sufficiente verificare il proprio codice ATECO (0.17.00, 01.49.10, 01.46.00), ma dovranno anche verificare se il volume d’affari dell’attività dell’allevamento sia superiore al 10% di quello complessivo.
Il riferimento alla marginalità è stato preso a prestito dall’articolo 2 del D.Lgs. 99/2004 che, nel definire gli elementi che possono far decadere le società agricole dall’esercizio esclusivo delle attività di cui al 2135 c.c., ha ritenuto ininfluenti i ricavi derivanti da locazioni ed affitto di beni non superiori al 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi.
L’Agenzia, forse in un’ottica di semplificazione, per l’applicazione dell’esonero contributivo non fa riferimento ai ricavi ma al volume d’affari. Tale definizione, se presa alla lettera, rischia di inibire l’accesso agli allevatori in soccida (soccidari) che hanno optato per la monetizzazione della propria quota. Infatti, in tal caso gli accrescimenti liquidati in denaro non concorrono alla formazione del volume d’affari.
Il richiamo fatto dalla stessa Agenzia ai concetti espressi dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 99/2004 ci fa ritenere superabile il riferimento al volume d’affari riportato nella Circolare 8/E, tuttavia sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale per evitare possibili contenziosi (visto anche che la finalità della Circolare è individuare i soggetti ai quali il Legislatore ha riconosciuto un fattore di criticità dovuto a elementi contingenti).
Sul terzo presupposto, l’Agenzia elenca i versamenti oggetto della proroga i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, precisando che vi rientrano:
Si tratta quindi della proroga dei versamenti in autoliquidazione, compresa l’ipotesi di rateizzazione operata spontaneamente dai soggetti interessati e avviata nei termini delle scadenze ordinarie.
Sono pertanto esclusi dalla proroga i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o Entrate e Riscossione, i versamenti dovuti a contenzioso, i versamenti delle somme da ravvedimento operoso.
Infine, l’Agenzia ha fornito un atteso chiarimento sui termini di versamento. La norma infatti indica che i termini dei versamenti in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 giugno sono prorogati al 31 luglio 2022, disponendo che il versamento si effettua in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 oppure in quattro rate mensili, la prima delle quali deve essere versata entro il 16 settembre 2022.
L’Agenzia ha chiarito che i versamenti sospesi sono stati normativamente prorogati al 31 luglio 2022, conseguentemente fino a tale data non sono dovuti interessi rispetto alle somme originariamente dovute, lasciando così intendere che per i versamenti effettuati dopo il 31 luglio invece si debbano calcolare gli interessi. Tale interpretazione è stata confermata da una più chiara indicazione offerta dal comunicato stampa del 29 marzo.
Molto più esplicita e chiara è invece la precisazione relativa ai versamenti già effettuati nei mesi di gennaio e febbraio i quali non potranno essere oggetto di rimborso.
|
Vuoi approfondire l'argomento trattato nella circolare? Acquista il nostro e-book "Soccida"
|