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Nel caso di effettuazione di interventi che danno diritto ad agevolazioni che generano crediti d’imposta cedibili (ad esempio ecobonus, sismabonus ecc.), effettuati da società trasparenti (società semplici, società in nome collettivo o in accomandita semplice), emergono criticità legate all’operatività dell’esercizio dell’opzione di cessione del credito.
Questo perché, normalmente, al 31 dicembre di ogni anno (per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) ai soci delle società trasparenti vengono assegnati i redditi, le ritenute e le altre componenti economiche (comprese eventuali agevolazioni), in virtù del principio sancito dall’articolo 5, comma 1 del TUIR.
Sulla base di una tale considerazione, il trasferimento, che la società effettua in capo ai soci della detrazione d’imposta che emerge a seguito di lavori edili, mal si concilia con il meccanismo della cessione del credito, in quanto non risulta ancora chiaro quale realtà economica (società o soci) sarà titolata ad esercitare il diritto d’opzione prescritto dall’articolo 121 del D.L. 34/2020.
In sostanza, una società trasparente non assume la qualifica di soggetto beneficiario della detrazione, bensì sembra rappresentare un mero strumento che determina l’entità del credito, lo rappresenta in dichiarazione e successivamente lo assegna ai soci i quali incarnano, secondo quota, i veri titolari della detrazione.
Tuttavia, è la società che realizza l’intervento, sostiene le spese e provvede ai pagamenti, apparendo, di fatto, il soggetto legittimato ad operare la scelta opzionale della cessione del conseguente credito d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di trascorse Risposte ad interpello, si è espressa sulla legittimità dell’imputazione del credito per trasparenza, ma non ha ancora preso una posizione ufficiale che possa dirimere, in modo incontrovertibile, la questione legata all’esercizio dell’opzione per la cessione del credito.
Attualmente, però, un chiarimento risulterebbe alquanto opportuno considerato che l’evoluzione normativa in tema di bonus casa ha introdotto nuove procedure che devono trovare soluzioni percorribili con le fattispecie più sopra esposte.
Ci riferiamo all’obbligatorietà, per i bonus ordinari, di rilasciare il visto di conformità e l’attestazione delle congruità delle spese sostenute qualora il beneficiario (che di fatto non è la società) intenda procedere optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Parte della dottrina sembra sposare la tesi che attribuisce alla società trasparente la titolarità dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, mentre, prudenzialmente, alcuni sostengono che solo i soci, dopo avere ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi presentata dalla società la titolarità del credito, possono decidere di scegliere (pro quota) di esercitare l’opzione per la cessione.
Tuttavia, quest’ultima impostazione genera un problema di tempistiche, poiché se è vero che, con riferimento all’esercizio dell’opzione, deve essere trasmessa una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il nuovo termine del 29 aprile 2022 (con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2021), difficilmente una società trasparente riuscirà ad assegnare la quota di detrazione cedibile al proprio socio in tempo utile per l’effettuazione di tali adempimenti, considerato che per tale data (29 aprile 2022) dovrebbe avere già presentato la dichiarazione dei redditi.
Per il momento, considerate le criticità più sopra esposte, non ci resta che attendere chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria che portino alla risoluzione di fattispecie tutt’altro che improbabili nella loro manifestazione.