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Con l’Ordinanza n. 9559 del 24 marzo 2022, la Corte di Cassazione conferma la mancanza di equilibrio tra i termini di decadenza dell’accertamento da parte del Fisco nel caso le partite da controllare riguardino importi a debito, ovvero importi a credito del contribuente.
In pratica si è venuto ad affermare che, qualora il contribuente decida di riportare in avanti il credito d’imposta maturato nei confronti della Pubblica Amministrazione, quest’ultima avrà sempre tempo di contestare la rilevanza del suddetto credito fino a quando questo non venga chiesto a rimborso, ovvero non venga utilizzato in compensazione.
La cosa comporta, in capo al contribuente, un evidente appesantimento in termini di conservazione documentale, in quanto ogni elemento di supporto in grado di fornire sostegno alla difesa, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio, dovrà essere a disposizione del soggetto sine die.
La pronuncia della Corte Suprema, pone il contribuente in una posizione di svantaggio nei confronti dell’Organo Amministrativo, in quanto la sua posizione creditoria non troverà consolidamento a breve termine e potrà creare pregiudizi nel dibattimento tra le parti.
Pertanto, a titolo esemplificativo, se il contribuente decide di riportare il suo credito d’imposta in avanti anno dopo anno, ugualmente gli elementi ad esso riferiti si spostano in avanti, consentendo all’Amministrazione Finanziaria di potere sindacare tale diritto al credito (esempio: credito sorto nel 2000, se l’istanza di rimborso viene effettuata nel 2022 tutta la documentazione riguardante tale credito potrà essere richiesta).
L’equilibrio mancante è evidente nel caso in cui le imposte (a debito) risultino dovute dal contribuente attraverso dichiarazioni dei redditi, queste ultime, infatti, fissano il termine di decadenza dell’eventuale accertamento corrispondente.
Sarebbe necessario stabilire dei termini decadenziali del controllo uniformi in quanto l’Agenzia delle Entrate viene a conoscenza ugualmente dell’insorgenza del credito d’imposta attraverso i canali dichiarativi prescritti, anche qualora il contribuente non eserciti la compensazione o non effettui la richiesta di rimborso.