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Con la Risposta ad Interpello n. 134 del 21 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un importante principio legato agli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici trascorsi.
In pratica, viene affermato che, nel rispetto di determinate condizioni, è possibile cumulare totalmente il beneficio della maxi detrazione con quello di matrice pubblica ottenuto per l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’edificio danneggiato o distrutto a seguito di eventi sismici.
Il caso posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda un condominio che, avendo subìto importanti danneggiamenti a causa dell’evento sismico del 2009, aveva ottenuto un contributo pubblico finalizzato alla ricostruzione ed all’agibilità dello stesso.
Successivamente, riscontrata la necessità di procedere con ulteriori importanti interventi di messa in sicurezza del fabbricato ai quali affiancare lavori di efficientamento energetico, l’assemblea condominiale decideva di procedere alla demolizione e ricostruzione dell’intero edificio chiedendo la possibilità di ottenere l’applicazione della maxi detrazione sia per i lavori di consolidamento statico che per quelli legati al miglioramento energetico.
Considerato che, a suo tempo, il condominio aveva ottenuto contributi statali per la ricostruzione dell’edificio, veniva chiesto all’Amministrazione Finanziaria se tali finanziamenti dovessero limitare la quota di superbonus richiesta a fronte della nuova ricostruzione.
La Risposta dell’Agenzia, pur ricordando quanto previsto dalla legge laddove specifica che nel caso di erogazione di contributi commissariali per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto, “il superbonus spetta per la parte delle spese eccedente il predetto contributo”, ha chiarito che per la fattispecie presentata dall’istante, gli interventi realizzati vivono di luce propria in quanto riguardano lavori scollegati tra di loro che, per tale motivo, non possono essere considerati come un unico intervento.
Pertanto, la regola che prevede la limitazione del beneficio della maxi detrazione alla sola parte eccedente il contributo già concesso, vale solamente se è lo stesso intervento a fruire delle due agevolazioni.
Nel caso di specie, invece, il contributo pubblico è stato riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio danneggiato, mentre la maxi detrazione spetta a fronte di specifici interventi finalizzati al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico e all’efficientamento energetico.
Le due misure, quindi, non dovranno limitarsi a vicenda, bensì potranno essere cumulate totalmente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma che ricordiamo (per quanto riguarda il superbonus) essere il conseguimento dei limiti prestazionali previsti dal disciplinare avendo, come riferimento, lo stato dell’edificio prima dell’inizio dei lavori per i quali si richiede l’ottenimento della maxi detrazione.
Sarà compito dei tecnici, incaricati a fornire le asseverazioni e le attestazioni richieste dalla norma, andare a verificare lo stato dell’edificio prima dell’inizio dei lavori, poiché solo in presenza delle citate asseverazioni ed attestazioni sarà possibile godere della maxi detrazione senza sottrarre dalle spese sostenute il contributo statale già ricevuto per gli interventi di ripristino in conseguenza dei danni provocati dal sisma del 2009.