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Con la Legge n. 25/2022, di conversione al D.L. n. 4/2022 (Sostegni-ter), è stata introdotta la facoltà di eliminare dal bilancio gli effetti della revoca fiscale, anche parziale, di una rivalutazione già effettuata (articolo 3, comma 3-bis, D.L. n. 4/2022).
Con la Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 622-624, Legge n. 234/2021) è stata modificata la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta all’articolo 110 del D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) con cui erano stati fissati nuovi limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa, consentendone la deducibilità, per ciascun periodo d’imposta, nella misura di un cinquantesimo (1/50), in luogo dell’ordinario ammortamento per diciottesimi (1/18).
È stata concessa la possibilità di dedurre fiscalmente i maggiori valori nel termine ordinario di diciotto anni versando l’imposta nella misura prevista per gli affrancamenti delle operazioni straordinarie (progressivamente pari al 12%, 14% e 16%) al netto del 3% dell’imposta sostitutiva già versata per il riconoscimento fiscale della rivalutazione civilistica.
Dato che le summenzionate modifiche hanno effetto retroattivo, con il comma 624 della Legge 234/2021, è stata concessa al contribuente la possibilità di revoca, anche parziale, del riconoscimento fiscale operato sulla rivalutazione civilistica e di chiedere a rimborso, ovvero utilizzare in compensazione in F24 le imposte sostitutive già versate.
Il nuovo comma 624-bis, introdotto all’art. 1 della Legge 234/2021 in sede di conversione in legge del D.L. 4/2022, consente di annullare l’operazione anche ai fini civilistici, permettendo di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione precedentemente effettuata.
Nella nota integrativa dovrà essere riportata un’adeguata informativa sugli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.