Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La scorsa settimana, nelle giornate del 30 e 31 marzo, a causa di alcuni problemi alle linee elettriche, si sono verificati dei danneggiamenti ai sistemi impiantistici della Sogei Spa che hanno comportato il malfunzionamento ai collegamenti informatici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate.
Tali malfunzionamenti hanno determinato l’impossibilità di erogare i servizi ai cittadini e consentire loro di rispettare gli adempimenti e le formalità in scadenza.
Ai sensi del D.L. n. 498/1961, acquisito il parere favorevole del Garante del Contribuente, l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 103772/2022, ha ufficialmente accertato malfunzionamento dei propri sistemi nelle giornate del 30 e 31 marzo scorso.
In virtù di questa norma, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione Finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il Provvedimento di irregolare funzionamento.
Pertanto, tutti gli adempimenti in scadenza lo scorso 30 e 31 marzo sono prorogati a lunedì 11 aprile 2022.
Rientrano nella proroga i termini per la trasmissione delle fatture immediate e dei corrispettivi (per questi ultimi le procedure di inoltro dei registratori telematici dovrebbero automaticamente provvedere all’invio dei dati, ma è opportuna la verifica della corretta trasmissione e ricezione degli stessi); la trasmissione della dichiarazione ed il versamento dell’IVA mensile per i soggetti che aderiscono al regime IOSS (Import One Stop Shop) introdotto dal 1° luglio 2021, oppure all’invio della dichiarazione dei redditi per le società con periodo d’imposta fino al 30 aprile 2021.
A fine marzo scadeva anche il termine per gli enti, le associazioni, le altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che non esercitano in maniera esclusiva o principale attività commerciali o agricole (articolo 4, quarto comma, del D.P.R. 633/1972) e i produttori agricoli (articolo 34, sesto comma, del D.P.R. 633/1972), che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro, oppure che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su questi acquisti, per dichiarare l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12 con invio telematico entro la fine di ciascun mese).
Questo adempimento, inoltre, deve essere effettuato dagli enti non commerciali e agricoltori esonerati che sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972).
Nel comunicato stampa pubblicato lo scorso 1° aprile, l’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni - cessioni e sconti - relative ai bonus edilizi (Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 3 febbraio 2022, punto 4), inviate entro il 5 aprile 2022, saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022. Pertanto, per i cessionari che hanno praticato lo sconto in fattura, i termini ordinari di 10 giorni per poter utilizzare il credito d’imposta non si applicano alle comunicazioni trasmesse fino al 5 aprile 2022.