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Come noto, l’articolo 18 del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 riconosce, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, un credito d’imposta pari al 20% a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle suddette attività.
Si tratta di un contributo straordinario e, per il momento, riguarda il primo trimestre dell’anno 2022.
I soggetti interessati potranno rendicontare le spese sostenute grazie alle corrispondenti fatture d’acquisto carburante, al netto dell’IVA, riguardanti il primo trimestre 2022 e potranno fruire del correlato credito d’imposta attraverso il sistema compensativo, previsto dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, entro il 31 dicembre 2022.
Si tratta di un credito cedibile, secondo le procedure attualmente in vigore (una cessione libera e due successive cessioni in ambiente vigilato), che potrà essere cumulato con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, sempreché il beneficio ottenibile complessivamente (considerati anche i risparmi d’imposta) non risulti essere superiore all’importo globale dei costi sostenuti.
I risparmi d’imposta dovranno essere considerati al fine di cui sopra, in quanto il contributo ricevibile risulta essere estraneo alla formazione del reddito d’impresa e alla determinazione della base imponibile IRAP, nonché al calcolo della deducibilità degli interessi passivi, a norma degli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.
Fatte le premesse di cui sopra che riassumono, brevemente, l’architettura normativa del provvedimento in esame, poniamo, adesso, la nostra attenzione su alcuni aspetti che meriterebbero una presa di posizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria al fine di colmare alcune lacune lasciate dal Legislatore.
In primo luogo, si rileva che la formulazione letterale della norma, laddove si parla di imprese esercenti attività agricola e della pesca, lascia aperta una possibile interpretazione estensiva che permette anche alle aziende non propriamente agricole di rientrare tra i soggetti inclusi dalla disposizione.
Ci riferiamo, in particolare, a quelle aziende del comparto agromeccanico che svolgono lavorazioni e servizi agricoli le quali, pur potendo non essere esplicitamente delle imprese agricole, tuttavia, rientrano, a pieno titolo, nella cosiddetta filiera agricola.
Seppure una tale impostazione sembra andare incontro alle considerazioni espresse dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Senatore Stefano Patuanelli, risulta quanto mai opportuno attendere una presa ufficiale da parte degli Organi competenti al fine di dirimere un interrogativo di così ampia portata.
Sempre auspicabile ci sembra attendere una risposta in merito alla soggettività fiscale di coloro che sono interessati all’applicazione della norma, infatti non prevedendo, la disposizione originaria, alcun riferimento alle modalità di determinazione del reddito, riteniamo che possano beneficiare del credito d’imposta istituito dall’articolo 18 del D.L. n. 21/2022, anche tutte le imprese che svolgono attività agricole, indipendentemente dalla loro natura giuridica, compresi i soggetti esonerati, ancorché non iscritti al Registro delle Imprese, che acquistano gasolio non agevolato e tutti coloro che esercitano prestazioni di servizi a titolo di attività agricole rispettando i requisiti di normalità e prevalenza.
Relativamente alla determinazione delle spese su cui calcolare il credito d’imposta, inoltre, dalla lettura del provvedimento sembra emergere che, trattandosi di acquisti effettuati nel primo trimestre solare dell’anno comprovati da fatture, solamente queste ultime saranno la prova documentale cui fare riferimento per la determinazione di cui sopra, indipendentemente dal momento del pagamento.
Quindi, a prescindere dal fatto che siano state pagate o meno, ciò che rileverà sarà l’importo risultante dalla somma degli acquisti riportati nelle fatture corrispondenti al periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2022.
Allo stesso modo non si fa alcun riferimento al momento in cui il carburante oggetto del credito d’imposta dovrà essere utilizzato.
Per ultimo, considerato che trattasi di acquisto di carburante destinato alla trazione dei mezzi utilizzati per l’attività agricola e della pesca, se possiamo, quindi, escludere il carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre o di altre strutture strumentali all’attività, resta il dubbio se siano ammessi nel calcolo del credito d’imposta anche i costi per l’acquisto di carburante destinato ad altri mezzi non agricoli, ad esempio gli autocarri utilizzati dalle imprese agricole per il trasporto dei loro prodotti.
Riteniamo che con il termine trazione debbano essere compresi tutti i mezzi utilizzati dalle imprese agricole dotati di autonomi sistemi di trazione con motore endotermico come, ad esempio, i carri raccogli frutta, i mezzi per il sollevamento delle merci (muletti), gli autocarri, ecc., quindi non solo le macchine agricole di cui alla lettera a), comma 2, dell’articolo 57 del Codice della Strada. Riteniamo infatti che se il Legislatore avesse voluto limitare il beneficio a questi mezzi avrebbe dovuto citarli espressamente.
Per il momento, restando in attesa degli auspicati chiarimenti, riteniamo utile consigliare di tenere schede di rilevazione interne opportunamente redatte al fine di distinguere gli utilizzi del gasolio per scopi diversi dalla trazione, al fine di meglio gestire la determinazione dell’importo su cui calcolare il credito d’imposta di cui all’oggetto.