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Al ricorrere di talune condizioni, i soggetti passivi possono chiedere il rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito IVA maturato in periodi infrannuali, ossia nel primo, nel secondo e nel terzo trimestre di ciascun anno.
Le due forme, rimborso e compensazione, possono essere utilizzate in alternativa tra loro o anche in concorso; ad esempio, si può chiedere un importo a rimborso e contemporaneamente utilizzare la parte residua in compensazione. Il credito, inoltre, può essere recuperato per intero oppure solo parzialmente (lasciandone, ad esempio, una quota da utilizzare nelle successive liquidazioni IVA periodiche).
L'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale per importi superiori alla soglia di 5.000 euro richiede l'apposizione del visto di conformità sulla relativa istanza. In relazione alle richieste di rimborso, invece, il credito IVA d’importo pari a 30.000 euro è erogato senza che sia richiesta la prestazione di alcuna garanzia. Quando la richiesta di rimborso concerne importi superiori alla soglia di 30.000 euro, è necessario distinguere tra i soggetti “a rischio”, che sono sempre tenuti all’obbligo di prestare la garanzia ai fini dell’esecuzione del rimborso, ed i soggetti “non a rischio”, che possono evitare di prestare la garanzia qualora presentino il Modello IVA TR munito del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.
L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, è poi accordato in relazione al credito IVA d’importo non superiore a 50.000 euro, dei soggetti passivi il cui livello di affidabilità ISA è almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2020, oppure almeno pari a 8,5, calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
Entro il prossimo 2 maggio 2022 (il 30 aprile cade di sabato), è possibile presentare il Modello IVA TR, al fine di chiedere a rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito IVA maturato nel primo trimestre 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente annunciato l’aggiornamento del Modello IVA TR e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, al fine di recepire il nuovo limite massimo per la compensazione orizzontale dei crediti IVA.
La Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha infatti incrementato a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti compensabili nel Modello F24, ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura semplificata (la nuova soglia di 2 milioni di euro trova applicazione sia per la compensazione del credito IVA annuale relativo al 2021, sia per i crediti IVA trimestrali che matureranno nel corso del 2022).
Come sopra anticipato, l’art. 1, comma 72, Legge n. 234/2021, ha aumentato, con effetto dal 1° gennaio 2022, il tetto massimo per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali nel Modello F24. L’Agenzia delle Entrate ha quindi aggiornato le istruzioni per la compilazione dell’istanza e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, senza peraltro intervenire sulla struttura del Modello IVA TR.
Le modifiche si sono rese necessarie anche per recepire la conferma, ad opera dell’art. 1, comma 527, Legge n. 234/2021, della percentuale di compensazione IVA sulle cessioni degli animali vivi della specie bovina e suina (che, si ricorda, resta fissata al 9,5% anche nel 2022).
Le modifiche alle specifiche tecniche hanno imposto anche la pubblicazione della nuova versione 4.1.0 del programma di controllo, al fine di consentire la compilazione, anche nel 2022, dei campi TAA11001, “Imponibile al 9,5% delle operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta”, e TBA11001, “Acquisti e importazioni imponibili (9,5%)”.
Le modifiche, da ultimo, si sono rese necessarie per tenere conto della nuova percentuale di compensazione, per il legno e la legna da ardere, del 6,4%, secondo quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 2021.
La richiesta di rimborso e/o di utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA maturato nel trimestre è ammessa dall’art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dalla periodicità mensile o trimestrale di liquidazione dell’IVA, qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
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Lett. a) |
Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media, aumentata del 10%, inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni; le operazioni attive soggette al reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, sono considerate ad aliquota zero |
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Lett. b) |
Effettuazione di operazioni non imponibili IVA per un ammontare almeno superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate; tra le operazioni effettuate devono essere considerate anche quelle non soggette a IVA per mancanza del requisito territoriale ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972 |
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Lett. c) |
Acquisto e importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale dei beni e servizi imponibili acquistati e importati (il credito spettante riguarda esclusivamente l’IVA afferente gli acquisti di beni ammortizzabili nel trimestre di riferimento) |
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Lett. d) |
Effettuazione di operazioni non soggette a IVA per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate |
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Lett. e) |
Operatori non residenti identificati in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972, o con rappresentante fiscale in Italia (in questa ipotesi è sufficiente che il credito IVA del trimestre sia d’importo superiore a 2.582,28 euro) |
Il rimborso del credito IVA d’importo pari a 30.000 euro, sia esso annuale o trimestrale, è erogato senza che sia richiesta la prestazione di alcuna garanzia (la soglia di 30.000 euro è da intendersi riferita a tutte le richieste di rimborso avanzate nel corso dell’intero anno e non alla singola richiesta).
Quando, invece, la richiesta di rimborso concerne importi superiori alla soglia di 30.000 euro, è necessario distinguere tra:
In particolare, nella specifica sezione del Modello IVA TR, i soggetti “non a rischio” devono attestare, oltre alla regolare esecuzione dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, la sussistenza dei seguenti requisiti patrimoniali:
Tra i soggetti considerati “a rischio”, tenuti a prestare la garanzia per le richieste di rimborso IVA d’importo superiore a 30.000 euro, rientrano invece i contribuenti che:
In base all'attività esercitata e alla tipologia di operazioni effettuate, sono state, infine, individuate alcune categorie di contribuenti per le quali è previsto il rimborso IVA in via prioritaria (ossia, entro tre mesi dalla relativa richiesta) ai sensi dell’art. 38-bis, comma 10, D.P.R. n. 633/1972.
L’utilizzo in compensazione nel Modello F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui, richiede la previa presentazione del Modello IVA TR munito del visto di conformità (o, per le società soggette al controllo contabile, della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo). L’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale per importi pari o inferiori alla soglia di 5.000 euro è, invece, ammesso a seguito della mera presentazione dell’istanza.
Il credito IVA trimestrale, inoltre, può essere utilizzato in compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro annui soltanto dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza (ad esempio, se il Modello IVA TR è presentato il 26 aprile, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione dal 6 maggio 2022).
Attenzione, la soglia di 5.000 euro deve essere determinata tenendo conto dei crediti trimestrali IVA chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Ad esempio, se per il primo trimestre è richiesto in compensazione un credito di 3.000 euro, nei trimestri successivi è possibile chiedere l'utilizzo in compensazione del credito maturato in seguito, senza che ricorra l’obbligo di apposizione del visto di conformità, solo per un massimo di ulteriori 2.000 euro.
Il limite di 5.000 euro deve poi essere calcolato distintamente a seconda che sia riferito al credito IVA annuale o a quello trimestrale. Di conseguenza, il contribuente che dispone sia di un credito IVA annuale, sia di crediti IVA trimestrali, può utilizzare in compensazione tali crediti nel corso dello stesso anno, poiché dispone di due distinti plafond IVA cui attingere (uno riferito al credito annuale maturato nell’anno precedente e l'altro ai crediti IVA trimestrali maturati nell’anno in corso).
La trasmissione dei Modelli F24 contenenti compensazioni di crediti tributari deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall’importo del credito utilizzato in compensazione e indipendentemente dal saldo finale della delega. Non è quindi ammesso il ricorso ai servizi di remote o di home banking messi a disposizione dagli istituti di credito.
Di seguito si riepilogano i codici tributo da esporre nel Modello F24 per la compensazione del credito IVA trimestrale.
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Periodo di riferimento |
Codici tributo |
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1° trimestre 2022 (gennaio - marzo) |
6036 |
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2° trimestre 2022 (aprile - giugno) |
6037 |
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3° trimestre 2022 (luglio - settembre) |
6038 |
L’importo del credito trimestrale che s’intende utilizzare in compensazione nel Modello F24 concorre al raggiungimento del limite annuo massimo di compensazione, pari a 2.000.000 di euro. La richiesta di rimborso del credito IVA non è invece soggetta ad alcun limite d’importo.
La richiesta di rimborso e/o compensazione del credito IVA maturato nel singolo trimestre richiede la presentazione, esclusivamente in via telematica ed entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, del Modello IVA TR.
Il Modello IVA TR, reperibile in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, deve essere presentato entro i seguenti termini.
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Periodo di riferimento |
Termini di presentazione |
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1° trimestre 2022 (gennaio - marzo) |
2 maggio 2022 (il 30 aprile cade di sabato) |
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2° trimestre 2022 (aprile - giugno) |
22 agosto 2022 (il 31 luglio cade di domenica e dal 1° agosto opera la c.d. Proroga di Ferragosto) |
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3° trimestre 2022 (luglio - settembre) |
31 ottobre 2022 |
Il recupero del credito IVA maturato nel quarto trimestre può essere richiesto solo in sede di Dichiarazione annuale IVA.
Qualora la richiesta di utilizzo in compensazione d’importi superiori alla soglia sia erroneamente presentata con un Modello IVA TR privo del visto o della sottoscrizione dell'organo di revisione contabile, il credito richiesto può essere utilizzato soltanto per importi inferiori a 5.000 euro.
In alternativa, qualora s’intenda utilizzare in compensazione l'intero importo del credito IVA indicato nell'istanza trimestrale (erroneamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate priva del visto di conformità), è possibile presentare un Modello IVA TR integrativo, munito del visto di conformità. La rettifica e/o l’integrazione di un’istanza già presentata comporta, tuttavia, la presentazione di un nuovo Modello IVA TR completo in tutte le sue parti.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’integrazione o la rettifica del Modello IVA TR è ammessa entro il termine di (effettiva) trasmissione della Dichiarazione IVA annuale, qualora la stessa sia riferita esclusivamente all’integrazione o alla modifica di elementi (ad esempio, richiesta di esonero dalla garanzia, apposizione del visto di conformità, attestazione dei requisiti contributivi o patrimoniali) che non incidono sulla destinazione o sull’ammontare del credito trimestrale, sempre che il credito IVA non sia già stato rimborsato o compensato.