L’articolo 59 della Legge 488/1999 ha introdotto un contributo per la sicurezza alimentare che, in origine, prevedeva che i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 fossero obbligati al versamento di un contributo stabilito nella misura dello 0,5% del fatturato annuo a decorrere dal 10 gennaio 2000 relativo alla produzione e vendita dei suddetti prodotti. Tal contributo per gli importatori era dovuto nella misura dell’1% del prezzo di acquisto.
La disposizione, dopo la sua introduzione, ha subito delle modifiche. In particolare, l’articolo 123 della Legge 388/2000 ha disposto che, a partire dal 10 gennaio 2001, il contributo sulla sicurezza alimentare fosse dovuto nella misura del 2% del fatturato dell’anno precedente relativo alla vendita dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli artt. 5, 8 e 10 del D.Lgs. n. 194/1995, dei presidi sanitari di cui all’art. 1 del Regolamento provvisorio, approvato con D.P.R. n. 1255/1968, etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. La Legge 388/2000 ha previsto che il contributo fosse dovuto esclusivamente dai titolari delle autorizzazioni delle immissioni in commercio.
Come precisato nella Circolare MIPAAF 6 gennaio 2001, il contributo doveva essere versato semestralmente, in particolare:
- con riferimento al primo semestre dell’anno precedente, entro il 15 gennaio dell’anno successivo;
- con riferimento al secondo semestre dell’anno precedente, entro il 15 luglio dell’anno successivo.
Il contributo era destinato ad alimentare un Fondo appositamente istituito per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità.
Da allora non erano mai state indicate le sanzioni applicabili a coloro che non avessero provveduto a versare il contributo, vi avessero provveduto parzialmente oppure tardivamente.
La novità introdotta dalla Legge che regola l’agricoltura biologica
L’articolo 9 della Legge 23/2022, che entrerà in vigore dal prossimo 7 aprile, istituisce un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica le cui modalità di funzionamento dovranno essere stabilite con un apposito Decreto del MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate derivanti dal contributo di cui predetto articolo 59 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che viene ora riscritto e, pertanto, ora recita:
“al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2% del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i Decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413”.
La nuova disposizione amplia ulteriormente la gamma dei prodotti la cui cessione è soggetta al contributo, mentre, dal punto di vista soggettivo, restano incisi coloro che, essendo appositamente autorizzati, effettuano la vendita di prodotti fitosanitari, fertilizzanti di sintesi e coadiuvanti di prodotti fitosanitari appositamente definiti.
Con Decreti del Ministero della Salute e del MIPAAF, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al contributo.
Termini di versamento e regime sanzionatorio
Il sesto comma dell’articolo 9, della Legge n. 23/2022, fissa i termini per il pagamento, stabilendo che il contributo è dovuto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa Legge, ovvero entro il 7 maggio 2022.
Per quanto riguarda le sanzioni, lo stesso comma 6, dispone che:
- in caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto;
- in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto;
- in caso di tardivo versamento la sanzione è pari allo 0,1% del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo.
L’attività di controllo è attribuita all’ICQRF.
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