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Con il Decreto direttoriale del 24 marzo 2022, il MISE ha definito le modalità operative per accedere ai contributi previsti per le attività di commercio al dettaglio (ex articolo 2 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), stabilendo che gli eventuali interessati potranno predisporre la domanda da trasmettere al MISE a partire dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022.
Dotato di una disponibilità finanziaria pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, il Fondo, all’uopo istituito, intende concedere aiuti sotto forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che, in possesso di determinati requisiti, svolgono, in via prevalente, attività di commercio al dettaglio, individuate da un’apposita elencazione di codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Precisiamo che l’attività esercitata deve essere prevalente, oppure dovrà risultare esclusiva (quindi dotata di propria Partita IVA).
Per potere accedere al contributo a fondo perduto di cui trattasi, viene richiesto il rispetto di determinate condizioni che di seguito riportiamo:
I criteri da utilizzare per la valutazione della riduzione del fatturato sono quelli riconducibili alla rilevazione dei ricavi in base all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR e cioè:
Altre condizioni necessarie per potere rientrare tra i potenziali beneficiari del contributo in oggetto, prevedono che, alla data di presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve:
I contributi saranno concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla sezione 3.1 del “Temporary Framework” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni.
Attualmente, i massimali di aiuto previsti per i settori diversi dall’agricoltura, dalla pesca e dall’acquacoltura, ammontano a 2.300.000 euro.
Inoltre, i contributi saranno erogati nei limiti della dotazione del Fondo e, qualora tale dotazione risulti insufficiente a soddisfare le richieste pervenute e ritenute ammissibili, l’importo erogato ai beneficiari sarà ridotto secondo le regole di proporzionalità riportate nel comma 7 dell’articolo 2 del D.L. n. 4/2022.
Per la determinazione del contributo da erogare agli aventi diritto si applica una specifica percentuale (determinata sulla base dell’entità dei ricavi 2019) alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.
La percentuale sarà determinata secondo la seguente tabella:
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Ricavi 2019 |
Percentuale |
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Fino a 400.000 € |
60% |
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Superiori a 400.000 e fino a 1.000.000 € |
50% |
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Superiori a 1.000.000 e fino a 2.000.000 € |
40% |
A titolo esemplificativo, se supponiamo che l’azienda X abbia realizzato nell’anno 2019 ricavi per 800.000 euro e nell’anno 2021 tali ricavi si siano ridotti sino alla soglia di 500.000 euro, avremo:
Una volta accettata la domanda, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) determinerà il contributo sulla base della procedura di calcolo appena illustrata ed effettuerà la registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicando il provvedimento di concessione sul proprio portale.
Come anticipato, la domanda potrà essere presentata dal soggetto interessato a partire dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul portale del MISE.
Non essendo l’agevolazione soggetta alla procedura del click day, l’ordine temporale di presentazione delle domande risulta del tutto ininfluente per l’ottenimento del contributo il quale sarà penalizzato solamente dal limite quantitativo della dotazione del Fondo.
Nel rimandarvi alla lettura del Decreto direttoriale del 24 marzo 2022 per gli eventuali approfondimenti del caso, vi ricordiamo che nella domanda da trasmettere al MISE, oltre al possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare, va dichiarato:
[1] Si suppone che l’impresa X risulti attiva per tutto l’anno 2019
[2] Si suppone che l’impresa X risulti attiva per tutto l’anno 2022