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Con il Provvedimento 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro Italia e nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
Il nuovo modello, che sostituisce quello approvato dal Provvedimento 14 aprile 2017, prot. n. 76099/2017, dell’Agenzia delle Entrate, deve essere utilizzato dal 7 giugno 2022. A partire dalla stessa data sarà reso disponibile il software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 1, comma 175, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha riformulato il comma 98 dell’art. 1, Legge n. 208/2015, c.d. Legge di Bilancio 2016, adeguando il perimetro geografico di applicazione del bonus Sud, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021.
La modifica operata dalla Legge di Bilancio 2022 riguarda, in particolare, le imprese con strutture produttive ubicate nella Regione Molise, che è stata ricompresa tra le aree ammissibili alle deroghe di cui alla lett. a) dell’art. 107, par. 3, TFUE, alle quali, si ricorda, sono accordate intensità di aiuto più elevate.
Le zone della Regione Abruzzo, invece, sono state fatte rientrare tra quelle assistite in deroga ai sensi della lett. c) dell’art. 107, par. 3, TFUE.
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Regione |
Piccole imprese |
Medie imprese |
Grandi imprese |
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Campania |
45% |
35% |
25% |
|
Puglia |
45% |
35% |
25% |
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Basilicata |
45% |
35% |
25% |
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Calabria |
45% |
35% |
25% |
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Sicilia |
45% |
35% |
25% |
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Sardegna |
45% |
35% |
25% |
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Abruzzo |
30% |
20% |
10% |
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Molise (per i beni acquisiti fino al 31 dicembre 2021) |
30% |
20% |
10% |
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Molise (per i beni acquisiti nel 2022) |
45% |
35% |
25% |
Le motivazioni al Provvedimento precisano, inoltre, che per la determinazione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES, resta ferma l’applicazione della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla Decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016.
In relazione al credito d’imposta ZES, l’art. 1, comma 316, lett. c), Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, ha esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES di cui all’art. 5, D.L. n. 91/2017. Tale proroga è divenuta operativa a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Per il credito d’imposta sisma, l’art. 43-ter, D.L. n. 152/2021, ha modificato il comma 3 dell’art. 18-quater, D.L. n. 8/2017, prevedendo che nel 2021 il credito d’imposta si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19.
L’attuazione della misura agevolativa per il 2021 è dunque subordinata all’adozione da parte della Commissione Europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base del citato Temporary Framework.
La misura agevolativa disciplinata dalla previgente formulazione dell’art. 18-quater, D.L. n. 8/2017, era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2020 dalla Commissione Europea e, pertanto, dal 7 giugno 2022 non è più consentito l’utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021.
Al fine di dare attuazione alle sopraindicate disposizioni, consentendo la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES secondo il nuovo quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di comunicazione utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo, nel quadro B del modello, un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è ammessa a partire dal 7 giugno 2022.
In relazione al bonus sisma, invece, una volta acquisita l’autorizzazione della Commissione Europea, il modello sarà aggiornato per consentirne l’utilizzo con riferimento agli investimenti realizzati nel 2021.
La comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi dell’Agenzia delle Entrate, tramite una società del gruppo o attraverso gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
In caso di presentazione tramite intermediari abilitati e società del gruppo, questi ultimi sono tenuti a consegnare al contribuente una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione.
La domanda si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati (la prova della presentazione è costituita dalla comunicazione con cui l’Amministrazione Finanziaria ne attesta il ricevimento). Il contribuente, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.
La trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il software “CIM17”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Ogni impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno. Tuttavia, ciascuna comunicazione può riguardare un solo credito di imposta.
L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle Entrate, in via telematica, mediante un’apposita ricevuta. La ricevuta è resa disponibile nella sezione “Ricevute” dell’area autenticata dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d'imposta maturato può essere utilizzato in compensazione nel Modello F24. La delega di pagamento deve essere presentata esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.