Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Circolare n. 8/E del 29 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate, pone rimedio ad una apparente incongruenza riguardante i termini di sospensione stabiliti dalla legge per mantenere l’agevolazione prima casa.
Come noto, infatti, se un contribuente che ha acquistato un immobile vuole mantenere le agevolazioni prima casa previste dalla legge, è tenuto a rispettare le seguenti condizioni temporali:
Orbene, a causa della pandemia, il Legislatore aveva previsto la sospensione di tutti i termini temporali più sopra esplicitati, intervenendo, a più riprese, con disposizioni normative all’uopo predisposte.
Partendo dal primo Provvedimento, l’articolo 24 del D.L. n. 23/2020, aveva sospeso i termini per un totale di 313 giorni (dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020), successivamente, un’altra disposizione (articolo 3, comma 11-quinquies del D.L. n. 183/2020) aveva allungato per un altro anno tale periodo sospensivo, portando il numero dei giorni a 678 ed arrivando a coprire un lasso temporale che dal 23 febbraio 2020 arrivava al 31 dicembre 2021.
Il problema è sorto con l’ultimo Provvedimento (D.L. n. 228/2021) che, seppure prevedesse al proprio interno un’ulteriore sospensione dei termini fino al 31 marzo 2022, è entrato in vigore a partire dal 1° marzo 2022, generando, di fatto, un’apparente incongruenza temporale in quanto lasciava scoperti gennaio e febbraio 2022.
È grazie alla Circolare n. 8/E/2022 che l’Agenzia ha risolto questo problema, affermando che nel caso il contribuente, ritenendosi decaduto dal beneficio prima casa, avesse versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, avrà diritto al rimborso in quanto la sospensione dei termini opera anche in relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022.