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Con un emendamento (28.04) alla Legge di conversione del D.L. n. 17/2022, vengono ulteriormente cambiate le regole riguardanti la cessione del credito o lo sconto in fattura previsti dall’articolo 121 del D.L. n. 34/2020.
Più in particolare, viene previsto che, al ricorrere di determinate condizioni, sarà consentita un’ulteriore quarta cessione del credito d’imposta “in ambiente libero”, qualora i cedenti siano le banche, gli intermediari finanziari o le compagnie assicurative.
Inoltre, lo stesso emendamento stabilisce che le Comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate riguardanti l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto in fattura, se di spettanza di imprese o di Partite IVA, potranno usufruire di una ulteriore proroga temporale che sposta il termine ultimo per l’inoltro agli uffici competenti dal 29 aprile 2022 al 15 ottobre 2022.
L’emendamento, approvato nelle sedute delle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, va a modificare, ulteriormente, la disposizione dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del D.L. n. 34/2020, e prevede che, a partire dal 1° maggio 2022, sarà autorizzata la quarta cessione del credito qualora i cedenti siano:
La quarta cessione (quindi successiva alla prima libera ed alle due in ambiente vincolato) potrà essere effettuata in ambiente libero, cioè sarà indirizzata verso chiunque senza vincoli di alcun genere, tuttavia, a depotenziarne l’efficacia, è stata introdotta una condizione che comporta, in capo al cedente, l’assunzione della responsabilità in solido con il titolare originario della detrazione.
Di fatto, quest’ultima condizione, se non sarà oggetto di ulteriori modifiche, andrà, con grande probabilità, ad inibire il trasferimento del credito, poiché l’assumersi la responsabilità di dovere rispondere alle possibili contestazioni fatte al titolare originario del beneficio fiscale, rende poco conveniente l’operazione in sé.
Pertanto, sebbene la logica dell’intervento andasse nella direzione di aumentare la flessibilità nella gestione dei crediti al fine di agevolare quelle realtà economiche che stanno esaurendo la disponibilità del proprio portafoglio di capienza fiscale, l’avere apposto la clausola di assunzione della responsabilità in solido limita di gran lunga l’effetto positivo che si voleva perseguire.
Seppure apparentemente discriminante, in quanto l’emendamento riguarda i soli soggetti IRES e i titolari di Partite IVA, è stato previsto lo slittamento temporale dal 29 aprile al 15 ottobre 2022 per l’inoltro all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione telematica riguardante l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura delle spese sostenute nell’anno 2021 o per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese 2020.
La logica alla base di un tale provvedimento la possiamo individuare nel fatto che, essendo tali soggetti tenuti a presentare la propria dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, lo slittamento consentirà (specie alle imprese che hanno applicato ai propri clienti lo sconto in fattura) di guadagnare tempo, evitando possibili problemi di liquidità.