Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Per sostenere le imprese maggiormente colpite dagli aumenti del costo dell’energia sono state introdotte, a più riprese, delle misure, sotto forma di crediti d’imposta che trovano applicazione per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas del primo e del secondo trimestre 2022.
Rientrano tra le misure di sostegno alle imprese per il caro energia sia quelle previste per le imprese c.d. energivore, sia quelle destinate alle altre imprese.
L’articolo 15 del D.L. n. 4/2022 ha disposto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, diretto alle imprese a forte consumo di energia elettrica (di cui al Decreto MISE del 21 dicembre 2017) che hanno sostenuto costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiori al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. Tali soggetti, beneficiano di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2022. La misura è stata, di fatto, replicata anche per le spese per la componente di energia elettrica che saranno sostenute nel secondo trimestre del 2022 ad opera dell’articolo 4 del D.L. n. 17/2022.
Con la Risoluzione n. 13/2022, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire il codice tributo utilizzabile per la compensazione nel Modello F24 relativo al credito di cui all’art. 15, D.L. 4/2022. Il codice “6960” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) - art. 15 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4” deve essere indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo “Anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Alle imprese a forte consumo di gas naturale, operanti in uno dei settori elencati nell’allegato I del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, l’articolo 5 del D.L. 17/2022, ha introdotto un credito d’imposta, nella misura del 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il credito compete qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercato Energetico (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
L’articolo 3 del D.L. n. 21/2022 ha istituito un credito d’imposta destinato alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle energivore (di cui al D.M. 21/12/2017) sull'acquisto dell’energia elettrica. Il credito compete nella misura del 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Tale credito d’imposta è utilizzabile sia in compensazione che tramite cessione del credito. Nel caso di cessione è preclusa la cessione parziale dello stesso.
L’articolo 4 del D.L. n. 21/2022 ha disposto un credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale anche in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di tale fonte energetica, già oggetto dell’incentivo previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 17/2022. Il credito è concesso nella misura del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercato Energetico (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Anche in questo caso, oltre che l’utilizzo in compensazione, è previsto che il credito possa essere ceduto, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tutti i suddetti crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito e non entrano nel calcolo della base imponibile IRAP e, inoltre, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
I suddetti crediti sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non comporti il superamento delle spese effettivamente sostenute.
In una FAQ pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato precisato che le aziende che hanno i requisiti per l’accesso alle suddette misure, volte ad attenuare i costo energetici sostenuti dalle imprese, potranno utilizzare il credito definito sulla base delle fatture ricevute, senza attendere la fine del trimestre oggetto delle misure di sostegno.
Sul sito, infatti, si legge: “si ritiene che le norme sopra indicate non ostino all’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto”.