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L’Agenzia delle Entrate sta inoltrando agli intermediari, che hanno trasmesso la Comunicazione riguardante l‘esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, le lettere di sospensione per quelle operazioni che presentano indicatori di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 122-bis del D.L. n. 34/2020.
Come noto, infatti, la disposizione sopra citata prevede che, ai fini del relativo controllo preventivo, entro cinque giorni dalla ricezione delle corrispondenti Comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle cessioni, anche successive alla prima, qualora ravvisasse profili di rischio riconducibili:
Le definizioni delle possibili anomalie che consentono l’avvio della procedura sospensiva, ci appaiono alquanto astratte e non consentono all’interessato di comprendere, da subito, le ragioni che hanno generato l’insorgere del problema.
Logicamente, l’Agenzia dell’Entrate, in base al punto 3.2 del Provvedimento 1° dicembre 2021 n. 340450, è tenuta a fornire le motivazioni che hanno portato alla sospensione, ma questo avviene solo in sede di annullamento degli effetti della Comunicazione e quindi dopo che, in esito alle verifiche effettuate, la cessione o lo sconto in fattura non potranno essere portati a compimento.
L’inoltro della lettera di sospensione determina una serie di criticità che intendiamo porre in evidenza, a partire dalle tempistiche concesse all’intermediario (cinque giorni) per fornire le corpose documentazioni richieste dall’Amministrazione Finanziaria.
Normalmente, tra i documenti richiesti troviamo:
A ben vedere, la documentazione da fornire entro i ristretti tempi previsti (cinque giorni) può comportare difficoltà oggettive in capo agli intermediari, i quali potrebbero non avere facoltà di accesso immediato a quanto richiesto poiché non sempre rivestono la doppia veste di intermediari addetti alla trasmissione della Comunicazione di esercizio dell’opzione e professionisti tenuti a rilasciare il visto di conformità.
Infatti, una seconda criticità la si può scorgere nel fatto che i destinatari della lettera di sospensione siano proprio gli intermediari che hanno effettuato la trasmissione della Comunicazione all’Agenzia, senza considerare il fatto che questi ultimi potrebbero non essere anche coloro che hanno rilasciato il visto di conformità (e quindi maggiormente facilitati nel recupero della documentazione richiesta).
Ricorrono ipotesi, infatti, per le quali l’intermediario non è tenuto al rilascio di alcun visto di conformità come, ad esempio:
Ulteriore criticità la si rileva nella gestione dello scarto effettuato dall’Agenzia delle Entrate, poiché, se da un lato il Provvedimento del 1° dicembre 2021, n. 340450, evidenzia la necessità di motivare l’annullamento degli effetti della Comunicazione, dall’altro lato non specifica alcunché in merito al comportamento da adottare qualora il contribuente intenda impugnare tale rigetto.
Anche la procedura tracciata dall’articolo 122-bis, comma 2 del D.L. n. 34/2020, si sofferma solo sulle conseguenze determinate dall’esito del controllo, senza avere riguardo al fatto che la negazione di un’opzione consentita determini una propria tutela in ambito giudiziario.
In tale comma, infatti, viene specificato che:
“se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la Comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1 (trenta giorni), la Comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento”.
È logico supporre che il tentativo di effettuare una nuova cessione del credito, considerato il fatto che lo stesso è stato contestato dall’Amministrazione Finanziaria, difficilmente sarà portato a compimento, pertanto l’unica strada percorribile sarà quella di utilizzare direttamente il credito d’imposta pur restando nell’incertezza di subire eventuali successivi controlli sulla dichiarazione dei redditi presentata.