Il regime di esonero, disciplinato dall’articolo 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972, viene utilizzato da quei produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato (o presumono di realizzare in caso di inizio attività) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
Per la determinazione di tale volume di affari si deve tenere conto di alcuni aspetti che legittimano l’applicazione del particolare regime di favore, consistente in una limitazione degli adempimenti IVA che andremo successivamente ad esaminare.
In particolare, il regime d’esonero trova compimento qualora il volume d’affari più sopra quantificato sia prodotto per almeno due terzi dalla vendita di prodotti agricoli e ittici compresi nell’elenco della parte prima della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.
L’essere in regime di esonero, esclude il rispetto di numerosi adempimenti in ambito IVA quali:
- la fatturazione;
- la registrazione;
- il versamento e la liquidazione dell’IVA;
- l’iscrizione nel registro delle imprese;
- la compilazione della Dichiarazione annuale;
mentre si devono rispettare i seguenti adempimenti:
- essere in possesso del numero di Partita IVA;
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- numerare e conservare le copie delle fatture di acquisto emesse dagli acquirenti.
Al momento della vendita dei prodotti (o, se anteriormente, al momento del pagamento del corrispettivo), non essendo tali soggetti obbligati all’emissione della fattura, qualora la cessione sia stata effettuata nei confronti di soggetti passivi d’imposta, saranno questi ultimi a sostituirsi al soggetto esonerato, emettendo un’autofattura elettronica che riporterà l’IVA in misura pari alle percentuali di compensazione, annotandola distintamente nel registro degli acquisti ed operando la relativa detrazione dell’IVA versata al produttore agricolo.
Le fatture emesse per gli acquisti effettuati presso gli agricoltori esonerati, vanno annotate nel solo registro degli acquisti e non anche in quello delle vendite, infatti l’IVA pagata dall’acquirente, unitamente al prezzo di vendita, viene trattenuta dall’agricoltore esonerato a titolo di compensazione di quella assolta sugli acquisti.
Si precisa, inoltre, che mentre per le cessioni dei prodotti agricoli l’imposta si applica utilizzando la misura delle percentuali di compensazione, per le cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli, l’aliquota IVA da applicare risulterà essere quella propria del bene o del servizio effettuato.
Cessazione del regime d’esonero
Relativamente alla cessazione del regime d’esonero è opportuno effettuare le seguenti considerazioni.
In base alle previsioni del comma 6 dell’articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972, qualora in un anno si sia superata la soglia del volume d’affari pari a 7.000 euro, ma le cessioni dei prodotti agricoli o ittici abbiano rispettato il limite proporzionale richiesto dalla norma (almeno due terzi del totale delle vendite comprese le cessioni di beni ammortizzabili), il soggetto resterà nel regime dell’esonero per tutto il periodo d’imposta, mentre dall’anno successivo dovrà osservare le diverse regole del nuovo regime di appartenenza.
Diversamente, qualora le cessioni dei beni diversi da quelli agricoli (comprese le cessioni di beni strumentali) effettuate nell’anno risultino superiori all’ammontare di un terzo confrontato con il totale delle operazioni complessive, il soggetto esonerato perderà tale qualifica dall’anno in corso (a prescindere dal superamento dei 7.000 euro) e sarà tenuto ad annotare tutte le operazioni dell’anno su appositi registri, liquidando, anche, l’imposta afferente alle operazioni che fuoriescono dall’ambito agricolo, entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale.
La stessa Circolare n. 328 del 24 dicembre 1997 stabilisce che entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale “dovrà essere poi eseguita la liquidazione dell'imposta dovuta per l'intero anno solare ed effettuato il relativo versamento, riferito alle operazioni diverse da quelle agricole effettuate nello stesso periodo, per le quali sono state applicate le aliquote proprie dei beni e servizi ceduti tenendo presente i criteri adottati per l'impresa mista disciplinata con carattere di generalità dal comma 5 del medesimo art. 34”.
Stante le considerazioni sopra svolte, quello che risulta importante evidenziare è che i superamenti dei limiti individuati vanno contestualizzati alla fattispecie che si vuole rappresentare, infatti, mentre se si supera il limite dei 7.000 euro, pur mantenendo il rispetto delle proporzioni sulle vendite agricole (almeno due terzi del totale comprese le vendite di beni ammortizzabili), il regime d’esonero cessa automaticamente dall’anno successivo, se ci troviamo ad analizzare il caso che contempla il superamento del terzo (a prescindere dal volume d’affari) la perdita della qualifica avviene dall’anno in corso, ma il soggetto fuoriuscito dal regime potrà rientrarvi qualora, nello stesso anno, non risulti superata la soglia del volume di affari (che non tiene conto delle cessioni dei beni ammortizzabili) prevista dall’articolo 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 (7.000 euro).
Esemplificando, si pensi ad un agricoltore che nell’anno X cede prodotti agricoli per 4.000 euro e venda un bene strumentale per 20.000 euro.
Il soggetto in questione nell’anno X non manterrà la qualifica di contribuente esonerato stante l’abbondante superamento del limite di un terzo; dovrà effettuare tutte le annotazioni richieste entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale (cfr. paragrafo 6.7.2 della Circolare Ministeriale n. 328/1997) ed entro lo stesso termine dovrà versare l’imposta afferente la vendita del bene strumentale, ma dall’anno successivo (X+1) potrà rientrare nel regime d’esonero non avendo superato la soglia prevista per le cessioni dei prodotti agricoli o ittici di 7.000 euro.
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