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Con la Risposta ad Interpello n. 173 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate torna a fare il punto su una questione ampiamente trattata anche in passato che riguarda il trattamento fiscale degli emolumenti erogati nell’anno successivo a quello di maturazione.
In particolare, viene precisato come, al ricorrere di determinate cause giuridiche, non sia mai ravvisabile il ritardo nell’erogazione di un emolumento e, pertanto, le somme percepite dovranno essere tassate secondo il criterio ordinario.
La vicenda che ha dato spunto alla Risposta fornita dall’Agenzia, nasce dal fatto che, a seguito di accordo sindacale (che ha, di fatto, rinnovato il CCNL), una società, avendo individuato nuovi criteri e modalità per la corresponsione di premi di risultato (MBO) ai propri dipendenti, aveva previsto che l’erogazione dei suddetti premi, seppure calcolati in base al raggiungimento nell’anno “X” di determinati obiettivi, venisse effettuata entro l’anno “X+1”, di norma tra i mesi di aprile e giugno.
Sulla base di una tale considerazione veniva chiesto all’Amministrazione Finanziaria di poter assoggettare tali emolumenti al regime di tassazione separata, considerata la piena soddisfazione della previsione richiesta dall’articolo 17, comma 1 lettera b) del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate, partendo dall’assunto che l’articolo 51 del TUIR stabilisce che le somme erogate ai dipendenti vengono imputate al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità del lavoratore secondo il principio di cassa, prende ad esaminare le ragioni per cui l’articolo 17 del TUIR è stato introdotto proprio per calmierare i potenziali effetti distorsivi di una rigida applicazione del suddetto principio di cassa.
Infatti, l’articolo 17 che disciplina la tassazione separata al suo comma 1, lettera b) prevede l’assoggettamento a tale regime “agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Pertanto, al fine della tassazione separata, le fattispecie che possono assumere rilevanza possono essere ricomprese tra quelle aventi carattere giuridico e quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto.
Le prime (carattere giuridico), si realizzano allorquando sopraggiungono norme legislative, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi per i quali è impossibile ipotizzare un accordo tra le parti di tipo strumentale in relazione al pagamento delle somme; le seconde (situazioni di fatto), si realizzano quando il pagamento delle somme nel tempo ordinariamente adottato dalla generalità dei datori di lavoro, viene impedito dall’oggettività della situazione.
Mentre, non potrà mai applicarsi il regime di tassazione separata, qualora la corresponsione degli emolumenti avvenuta in un periodo successivo si debba considerare fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
L’Agenzia rileva che, qualora ricorra una causa giuridica, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione dell’emolumento, in quanto tale indagine sarà solo riservata alle fattispecie che determinano oggettive situazioni di fatto.
Nella situazione esaminata, l’istante, presentando un verbale di accordo sindacale (siglato dalle parti) in cui sono riportati in modo incontrovertibile i termini di pagamento che prevedono l’erogazione del premio nell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, non può qualificare tale pagamento come emolumento arretrato, non essendo ravvisabile alcun ritardo nell’erogazione delle somme avvenuta a seguito di una causa giuridica.
Pertanto, le somme percepite dai dipendenti sulla base dell’accordo sottoscritto saranno tassate secondo i principi ordinari e quindi si andranno a cumulare con le altre somme percepite mensilmente.