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A seguito di una Risposta ad Interpello (n. 153 del 23 marzo 2022) che interviene a rettificare parzialmente una precedente Risposta dell’Agenzia delle Entrate (n. 797/2021), si è potuto chiarire che, per stabilire il massimale applicabile con riferimento all’aiuto di Stato ricevuto, è fondamentale considerare la data in cui tale aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario originario.
Le due Risposte si inseriscono nel contesto dei chiarimenti riguardanti i massimali previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Comunicazione Europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e successive modificazioni) e, più in particolare, ai massimali previsti dalla sezione 3.1.
Le modifiche intervenute sul dispositivo più sopra specificato, hanno determinato che:
L’originario caso, dibattuto nella Risposta ad Interpello n. 797/2021, poneva la questione di un credito d’imposta sui canoni di locazione (2020) di immobili ad uso non abitativo, ceduto il 14 ottobre 2020 da una società di un gruppo societario ad un’altra società appartenente al medesimo gruppo.
L’istante (cessionario) si domandava se, per effetto dell’aumento della soglia a 1.800.000 euro, potesse compensare nel 2021 il credito eccedente il vecchio limite di 800.000 euro.
L’originaria Risposta dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che, per il caso di specie, si applicava il limite di 800.000 euro e che il cessionario avrebbe potuto comunque cedere la parte di credito non goduto entro il 31 dicembre 2020.
Il nuovo recente intervento dell’Amministrazione Finanziaria (Risposta n. 153/2022), invece, rettificando parzialmente quanto precedentemente esposto, ha rilevato che i massimali degli aiuti di Stato configurano limiti alla maturazione del credito d’imposta e non soglie alla compensazione.
Pertanto, spetta all’impresa unica cedente verificare l’eventuale superamento dei limiti oltre i quali viene preclusa la cessione, non potendo maturare un aiuto superiore alla soglia di riferimento.
Considerato, inoltre, il fatto che la cessione era avvenuta nel 2020, il cessionario avrebbe dovuto compensare in F24 il credito ricevuto non oltre la data del 31 dicembre 2020.
Con riferimento all’efficacia temporale dei vari massimali, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che bisogna rifarsi a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del D.M. 11 dicembre 2021, laddove si stabilisce che:
“ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della Decisione della Commissione Europea C (2021) 7521 final del 15 ottobre 2021”.
In particolare, la relazione illustrativa ha chiarito che per individuare la data di cui sopra, si può fare riferimento a quella:
Pertanto, ciò che rileva, per il caso di specie, è che la scelta tra le due alternative (presentazione dichiarazione dei redditi o approvazione della compensazione) è demandata al contribuente originario.
Quindi, il credito d’imposta potrà, a discrezione del beneficiario, considerarsi concesso:
Ricordiamo, infine, che i massimali vanno verificati in capo all’impresa unica cedente, di modo che la possibilità, per il cessionario, di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata è ammessa esclusivamente nell’ipotesi in cui permangano i requisiti che ne consentono l’utilizzo diretto in capo al beneficiario originario.